PastoreAssicurazioni https://www.pastoreassicurazioni.it Tue, 18 Jan 2022 20:50:43 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.11 https://www.pastoreassicurazioni.it/wp-content/uploads/2019/10/cropped-icon_paolo_pastore_assicurazioni-150x150.png PastoreAssicurazioni https://www.pastoreassicurazioni.it 32 32 Incendio di auto in sosta: responsabilità e riferimenti normativi https://www.pastoreassicurazioni.it/news/2020/07/12/incendio-auto-in-sosta-responsabilita/ Sun, 12 Jul 2020 16:48:06 +0000 https://www.pastoreassicurazioni.it/?p=4400 In tema di r.c.auto, la sosta di veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata, integra il concetto di circolazione. Per questo motivo, i danni derivati a terzi da un incendio di veicoli in sosta nelle aree pubbliche e private (aperte al pubblico) devono essere risarciti dall’assicuratore, salvo che l’evento dannoso sia riconducibile ad azione […]

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In tema di r.c.auto, la sosta di veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata, integra il concetto di circolazione. Per questo motivo, i danni derivati a terzi da un incendio di veicoli in sosta nelle aree pubbliche e private (aperte al pubblico) devono essere risarciti dall’assicuratore, salvo che l’evento dannoso sia riconducibile ad azione dolosa perpetrata da terzi.

CONCETTO GIURIDICO DI CIRCOLAZIONE STRADALE

In merito alla nozione di circolazione la giurisprudenza ha sostenuto che sotto il profilo tecnico-giuridico anche il veicolo in sosta è considerato «in circolazione», partendo dalla constatazione che lo stesso concetto possa essere scisso in «circolazione dinamica» e «circolazione statica» (quale forma di utilizzazione della strada).

Il presupposto logico-deduttivo da cui trarre tale ragionamento risiede nel fatto che il veicolo seppure fermo può:

a) costituire un intralcio e un ostacolo al movimento degli altri mezzi;

b) mutare, in qualsiasi momento, il proprio stato di quiete in movimento, sempreché vi sia un’utilizzazione della strada di uso pubblico (o di altra area adibita al traffico, anche privata, ad essa parificata) al pari del transito.

Il riferimento normativo a sostegno di questa tesi è rappresentato dall’art. 3, n. 9) del Codice della Strada il quale definisce la circolazione come il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”.

Ad avvalorare ulteriormente questo convincimento normativo si aggiunge la clausola generale dell’art. 140 del Codice della Strada la quale statuisce che: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale

Sulla base di tali elementi non sussistono dubbi interpretativi, d’altra parte, il principio summenzionato è ribadito dalla stessa Corte Costituzionale (Sent 14 aprile 1969, n. 82) la quale ha riconosciuto come un dato ormai acquisito che la sosta su su area pubblica o ad essa equiparata è essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi di veicolo in movimento.

DUBBI NORMATIVI IN CASO DI INCIDENTE IN AREA PRIVATA

Se non sussistono problemi logico-normativi in merito all’equiparazione della sosta del veicolo con la nozione di circolazione stradale, lo stesso non avviene per quanto riguarda la questione dell’applicabilità o meno delle regole stradali alle aree private. 

La predetta questione è stata oggetto di copiosa produzione giurisprudenziale alla quale hanno partecipato, in egual misura, i giudici penali, civili e il T.A.R.

Inizialmente la Cassazione, per dirimere ulteriori dibattiti in materia, aveva stabilito un principio semplice e sbrigativo basato sul dato formale della “demanialità” dell’area o della strada:

a) si applica il codice stradale sulle aree di proprietà pubblica; 

b) si applica il codice civile su quelle di proprietà privata; 

Tale soluzione per quanto si presentasse comoda e di facile applicazione non era esente da criticità.

Il principio di demanialità era poco adatto a fare giustizia nel caso d’incidente su strade trafficate e pericolose accessibili a tutti, anche se di proprietà privata.

SUPERAMENTO PRINCIPIO DI DEMANIALITÀ’

L’elaborazione giurisprudenziale ha soppiantato il principio della demanialità con un nuovo orientamento ancora oggi prevalente:

  • Ambito civile: “…è rilevante la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada”  (Cass. Civ. sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350).
  • Ambito penale: “… in materia di circolazione stradale, a un’area appartenente a privati è applicabile la disciplina del codice della strada, se l’uso di essa è consentito a tutti; invero, è l’uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione stradale (o meno), e non già l’appartenenza delle stesse a enti pubblici o privati” (Cass. Pen. 13 maggio 1988).
  • Ambito Amministrativa: “… al fine di destinare una strada all’uso pubblico, occorre che la medesima sia idonea a soddisfare le esigenze della collettività, ossia di un numero indeterminato di cittadini…” (T.A.R. del Friuli Venezia Giulia n. 397 del30 settembre 1992).

RESPONSABILITÀ DEL DANNO: QUALE REGOLA APPLICARE IN CASO D’INCIDENTE IN AREA PRIVATA?

La risposta al quesito non è complessa ma l’applicazione di una norma giuridica piuttosto che un’altra può comportare complicazioni di non poco conto.

Partiamo dal presupposto che, per l’applicabilità dell’art. 2054 cod. civ. occorre che l’area in cui si è verificato il sinistro sia aperta all’uso pubblico, in termini tali da risultare ordinariamente adibita al traffico (orientamento giurisprudenziale dominante)¹.

Vediamo quali possono essere gli scenari:

  • se quella in area privata è circolazione stradale, applicandosi l’art. 2054 cod. civ. opera la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità del proprietario > ONERE PROBATORIO:  la colpa è del conducente ed è lui che deve provare la sua eventuale estraneità al danno; 
  • se viceversa la circolazione in area privata non si considera alla stessa stregua di quella stradale, si applica l’art. 2043 cod. civ. e tale presunzione cade > ONERE PROBATORIO:  è colui che chiede il risarcimento (cioè chi è stato investito) a dover provare la responsabilità altrui.

NESSO DI CASUALITÀ FRA DANNO E CIRCOLAZIONE STRADALE

Ai fini dell’applicazione dellart. 2054 c.c., tra il danno e il fatto della circolazione deve sussistere una precisa connessione nel senso che il primo deve presentarsi come conseguenza immediata e diretta del secondo.

L’incendio propagatosi da un’autovettura in sosta al bene altrui può dar luogo ad una forma di responsabilità ex art. 2054 c.c. anche quando il fatto lesivo sia direttamente legato all’usura. Sono ipotesi concrete di danno provocato dalla circolazione quelle in cui l’incendio si verifichi per:

  • il surriscaldarsi del motore;
  • scoppio del serbatoio di benzina;
  • corto circuito;
  • ritorno di fiamma.

In assenza di tale specifico legame causale il regime della responsabilità applicabile, eventualmente, è quello della clausola generale dell’art. 2043 c.c. o, qualora ne ricorrano i presupposti, quello previsto per le cose in custodia ex art. 2051 c.c. 

L’art. 2051 c.c., inoltre, potrà essere invocato allorquando il veicolo non risulti più in circolazione, ma venga ritirato in un luogo privato. Pertanto, il proprietario risponderà in qualità di custode dei danni causati a terzi dall’incendio propagatosi dalla propria autovettura in sosta in un’area chiusa al traffico.

AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

Qualora venga accertato il nesso di causalità tra la circolazione e il danno, il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’assicurazione ex L. n. 990/1969 per la
soddisfazione delle proprie pretese.

Il legislatore ha sostanzialmente riconosciuto la possibilità del danneggiato di agire direttamente nei confronti d un soggetto – la società assicuratrice – generalmente dotato di maggiore liquidità e solvibilità rispetto alle persone fisiche (Art. 144 Codice delle Assicurazioni private).

INCENDIO PROVOCATO DA ATTO DOLOSO

In caso di incendio dovuto all’intervento doloso di terzi viene meno il nesso causale tra l’azione del proprietario e il danno subito: di conseguenza l’assicuratore per la
responsabilità civile del veicolo (dal quale si è propagato l’incendio) non risponderà dell’azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati.

Cerchiamo di fare più chiarezza: In quale circostanza la responsabilità dell’assicurazione risulta esclusa?

“se l’incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica (o ad essa equiparata) sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l’incendio, non risponde del azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, privi dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore” Cass. civ. sez. III, sentenza 11 febbraio 2010, n. 3108². 

CONCLUSIONE

Concludiamo questa articolata e lunga disamina di istituti giuridici e pronunce giurisprudenziali fissando alcuni importanti principi generali:

1)  Ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non è rilevante la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo piuttosto qualificante l’uso pubblico della stessa;

2)  per uso pubblico s’intende l’apertura dell’area/strada ad un numero indeterminato di persone che comporta la possibilità (giuridicamente lecita) di accesso da parte del pubblico. Pertanto, anche la situazione statica di ingombro della sede stradale da parte del veicolo, che è in grado di interferire con la circolazione, rimane assoggettata all’obbligo dell’operatività della garanzia assicurativa per la r.c.a;

3) la sosta è essa stessa circolazione perché “comprende in sé il complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla pubblica via”;

4) deve considerarsi sempre relativo alla circolazione l’incendio propagatosi dal veicolo in sosta, a meno che esso non sia stato appiccato dall’azione dolosa di terzi;

5) al danneggiato deve essere riconosciuta azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo ex art. 144 Codice delle Assicurazioni private.


Merita di essere menzionata un’importante pronuncia della Corte di Giustizia Europea, Seconda Sezione, sentenza 20/06/2019 causa C-100/18 > Si riporta di seguito il link per approfondimenti www.dirittoegisutizia.it.

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Smart Working: nuova filosofia manageriale https://www.pastoreassicurazioni.it/news/2020/04/11/trasformazione-digitale-e-smart-working/ Sat, 11 Apr 2020 00:08:33 +0000 https://www.pastoreassicurazioni.it/?p=3885 La crisi sanitaria abbattutasi con violenza e con la sua inarrestabile carica virulenta sul territorio nazionale sta mettendo a dura prova l’economia nazionale e globale. In uno scenario di significativo rallentamento e/o chiusura della produzione industriale e del mercato dell’import ed export, causate dall’allarme pandemia Coronavirus Covid -19, le PMI (compreso i liberi professionisti) stanno […]

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La crisi sanitaria abbattutasi con violenza e con la sua inarrestabile carica virulenta sul territorio nazionale sta mettendo a dura prova l’economia nazionale e globale. In uno scenario di significativo rallentamento e/o chiusura della produzione industriale e del mercato dell’import ed export, causate dall’allarme pandemia Coronavirus Covid -19, le PMI (compreso i liberi professionisti) stanno apprendendo, con largo ritardo sulla tabella di marcia, che il processo di digitalizzazione dei processi produttivi (es. smart working) non può essere più rimandato e rappresenterà la chiave necessaria per affrontare le nuove sfide che dovremo affrontare nel prossimo futuro. Chi tarderà rimarrà al punto di partenza!

INDICE

1 INNO ALLA TECNOLOGIA 
2. NUOVA FILOSOFIA MANAGERIALE: SMART WORKING
2.1 FLESSIBILITÀ E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
2.2. VANTAGGI E CRITICITÀ
3. TRASFORMAZIONE DIGITALE: LAVORI IN CORSO 
4. CONCLUSIONI 

1. INNO ALLA TECNOLOGIA

In queste ultime settimane, ormai, ci siamo abituati a scandire le nostre giornate fra i cadenzati comunicati  provenienti dal Governo, medicina normativa che ci viene gradualmente somministrata per prevenire il contagio da Coronavirus Codiv-19 e rilanciare l’economia nazionale e, le puntuali letture dei bollettini (di guerra) forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, verso le 18:00, su vari canali comunicativi digitali.

Le restrizioni della nostra liberà personale giustamente imposta dal Governo, per bloccare il contagio ed evitare il superamento della curva di progressione del virus, oltre i limiti di ragionevole operatività e sostenibilità del SSN, sta facendo scoprire agli italiani l’importanza della tecnologia, non solo nella sfera personale (es. chat di gruppo, videochiamate, videogames etc) ma anche e, specialmente, nell’ambito lavorativo (es. videoconferenze). 

L’importanza della tecnologia, specialmente in tempi bui come quelli che stiamo affrontando, sta facendo riscoprire paradossalmente quello spirito di unità nazionale che da tempo latitava nel nostro Bel paese.

Il progresso tecnologico, così tanto temuto e criticato, sta riconnettendo l’intero paese in una sorte di “abbraccio” collettivo, un abbraccio virtuale, se vogliamo. Tuttavia, lasciando da parte i toni trionfali, è opportuno puntualizzare un aspetto importante: l’evoluzione della tecnica, in Italia, non ha mai goduto di buona reputazione e della stima che molti italiani adesso le riconoscono.

L’ingresso della tecnologia, all’interno dei processi produttivi ha da sempre terrorizzato i lavoratori, timore indotto dalla paura di perdere il posto (di lavoro) per essere sostituti dalla macchina

Così come, l’evoluzione tecnologica ha da sempre suscitato timore e diffidenza da parte di una buona schiera di sociologi e antropologi, spaventati dall’eccessiva esposizione delle nuove generazioni al mezzo informatico. Paure comprensibili, più che comprensibili, ma smentite dall’attualità e dallo stato di necessità determinato dal SARS-Cov-2.

Dato che ci troviamo in un clima pandemico globale, le eventuali “cure” da somministrare ai timori dei lavoratori e diffidenti sono le seguenti:

PER I LAVORATORI

Comprendere che il mondo si sta inesorabilmente aggiornando a nuove procedure, a nuove tecnologie organizzative e nuove filosofie di lavoro. Tali evoluzioni richiedono impegno, dedizione, investimenti in formazione teorica e applicazione pratica. Bisogna costantemente aggiornarsi, curare il proprio bagaglio culturale, senza dover necessariamente attendere che siano sempre gli altri a dover provvedere alle proprie esigenze. Essere aggiornati e consapevoli della realtà circostante costituisce il miglior rimedio contro la staticità e la pigrizia determinata dalla routine quotidiana.

PER I DIFFIDENTI

La tecnologia da sempre è stata accusata di creare emarginazione, attrarre la sfera reale per amalgamarla alla macro sfera virtuale; creare e alimentare il distacco con la realtà con conseguente inaridimento dei rapporti sociali, alimentare il culto dei predicatori di massa virtuale (es. influencer o youtuber), bypassare l’importanza del dibattito e della proteste sociali etc. Trattasi di timori sacrosanti e, nei confronti dei quali, è necessario riporre la giusta attenzione, specialmente nei confronti dei rischi emergenti con la modernità (cyber bullismo e il cyber risk)

Ma allo stesso tempo, è altrettanto importante comprende che la realtà nella quale siamo immersi si è scrollata di dosso, da tempo ormai la polvere del passato. Viviamo in una realtà costantemente interconnessa, nella quale siamo giocoforza attori e non più soltanto spettatori. Soltanto con il processo di trasformazione digitale abbiamo avuto la possibilità di abbattere i muri e i confini della comunicazione, abbiamo fatto passi da gigante nel mondo della MEDICINA e dell’ISTRUZIONE.

Ebbene, per prevenire e curare questi timori è necessario educare le nuove generazioni (e non solo), ad un utilizzo razionale e moderato della tecnologia che fondi le sue radici nel’educazione, rispetto reciproco e solidarietà. È necessario avvicinare le nuove generazioni ad un utilizzo graduale e, non viceversa esponenziale, alle  innovazioni tecnologiche (compito difficile e faticoso demandato ai genitori, e non ai professori).

Impedire alle future generazioni l’esposizione al progresso tecnologico è inutile, quanto improduttivo, ma dev’essere fatto con criterio, adottando le giuste precauzioni.

Tirando le somme di quanto affermato, il mio pensiero, come molti di Voi avrà intuito, è proiettato al futuro, ma soprattutto, a quello spirito di ottimismo che ci deve assolutamente accompagnare e contraddistinguere in questi tempi difficili. Il futuro non deve spaventarci, ma deve rappresentare il percorso naturale verso il quale propendere.

Il Novecento aveva già lanciato segnali inequivocabili dello stravolgimento culturale che la tecnologia avrebbe donato alle future generazioni.

Si stavano gradualmente consolidando le basi che hanno permesso alla modernità di imporsi, nella nostra vita quotidiana, con ritmo incessante e inarrestabile:

 

“L’uso dei media ha fatto passi da gigante e da una fase tecnologica-arcaica, qual era quella dei primi decenni del Novecento, si è giunti nell’epoca attuale, del villaggio globale elettronico, in cui trova conferma l’intuizione marinettiana, di una comunicazione orizzontale, telegrafica, rapida, analogica, sintetica, intuitiva, non più d’élite, ma davvero popolare e collettiva” 

Fonte: FUTURISMO, L’avanguardia delle avanguardie di Claudia Salaris

Se sei interessato ad approfondire il più importante movimento artistico d’avanguardia del XX secolo puoi leggere gli approfondimenti al termine dell’articolo.

Dynamism of a Cyclist Umberto Boccioni Date: 1913; Milan, Italy Style: Futurism Genre: figurative Media: oil, canvas Location: Peggy Guggenheim Collection, Venice, Italy Dimensions: 95 x 70 cm

Dopo questa lunga digressione, ringrazio anticipatamente tutti coloro che avranno la pazienza di lanciarsi nella lettura di questo articolo.

Buona lettura! 🙂

2. NUOVA FILOSOFIA MANAGERIALE: SMART WORKING
2.1. FLESSIBILITÀ E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Passiamo alla trattazione di una tematica molto dibattuta e frequentemente portata all’attenzione del pubblico nazionale, in queste ultime settimane di reclusione forzata, causa Coronavirus Covid-19.

Stiamo parlando dello smart working.

In questa sede non mi occuperò di elaborare un’analisi incentrata sugli aspetti normativi che regolano il c.d. lavoro agile (Legge 81/2017). Diversamente, mi occuperò di analizzare questo fenomeno digitale partendo da un serie di riflessioni.

Lo smart working costituisce una parola, prima dell’avvento del Coronavirus, parzialmente sconosciuta se non agli addetti ai lavori, che allo stato attuale, ha trovato pieno spazio di diffusione e circolazione nel lessico quotidiano.

Ma, la domanda che dobbiamo porci adesso è la seguente:

Sappiamo esattamente di cosa parliamo quando menzioniamo la parola smart working?

Ebbene, il Coronavirus ha fatto esplodere la necessità di flessibilità e adattabilità ad una situazioni di emergenza su scala globale. Le misure coercitive imposte dal Governo hanno determinato un’evidente costrizione della nostra libertà personale, oltre, vistose ripercussioni sulle nostre abitudini personali.

Tali restrizioni, oltre a riflettersi sui nostri stili di vita, hanno determinato necessariamente una rilettura dei nostri processi lavorativi: oggi la nostra abitazione si è trasformata nel nostro luogo di lavoro, il nostro tavolo adibito a svaghi personali si è trasformato nella nostra workstation aziendale

MA ATTENZIONE, il fatto intrinseco di svolgere la prestazione lavorativa sempre dalla propria abitazione è decisamente distante dai criteri e dai principi su cui si fonda lo smart working.

Il fatto che il lavoratore dipendente svolge la sua attività sempre da casa, avvicina la sua prestazione lavorativa al telelavoro (c.d. homeworking), altra soluzione esistente da tempo, ma soggetta a regole differenti. Il lavoro agile, difatti, dovrebbe prevedere l’alternanza dell’attività svolta dall’azienda con quella svolta in altri luoghi, secondo le modalità concordate tra lavoratore dipendente e datore di lavoro. Ma è chiaro che, in fase emergenziale, l’attività può essere svolta interamente anche dall’abitazione del dipendente.

Dopo aver fatto questo preambolo possiamo rispondere alla domanda iniziale:

Lo Smart Working, o Lavoro Agile, è una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Un nuovo approccio al modo di lavorare e collaborare all’interno di un’azienda che si basa su quattro pilastri fondamentali: revisione della cultura organizzativa, flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione tecnologica e spazi fisici – Definizione di smart working elaborata dall’Osservatorio Smart Working

Coma appare evidente, lo smart working si distanzia nettamente dal telelavoro poiché fonda le sua ragion d’essere sui principi di flessibilità autonomia (libera scelta da parte del lavoratore  di luoghi e orari di lavoro), distaccandosi conseguentemente dal rigido ed ingessato perimetro normativo dove risulta confinato il telelavoro.

Un indubbio tratto qualificante di questa filosofia manageriale è la libertà del lavoratore dai tradizionali vincoli di tempo che lo abilitano a scegliere in quale orario della giornata rendere la prestazione. Si tratta, quindi, di una soluzione che offre al dipendente spazi di autonomia nell’organizzazione del suo tempo, in vista del raggiungimento degli obiettivi che gli vengono assegnati avvicinando per certi versi, il lavoratore agile, al confine con quello autonomo.

Tuttavia, è chiaro che questa grande libertà riconosciuta al lavoratore di auto-organizzarsi i tempi di operatività, deve bilanciarsi con l’esercizio del potere direttivo impartito dall’azienda che ovviamente permane, sia chiaro, anche con lo smart working (Es. reperibilità in determinate fasce orarie per coordinare e programmare il lavoro).

Non dimentichiamo che il lavoro agile si colloca pur sempre nella cornice del lavoro subordinato, il cui tratto centrale continua ad essere l’esercizio dei poteri di direzione e controllo aziendale.

Ma questo aspetto (potere di controllo aziendale), non deve sorprenderci e non deve indurci a pensare allo smart working come ad un progetto organizzativo aziendale irrealizzabile. Bisogna pur sempre rammentare che autonomia flessibilità costituiscono una grande conquista del lavoratore moderno, finalmente libero dalle catene dei tradizionali criteri aziendali di gestione della forza-lavoro che lo tenevano, in precedenza, saldamente imprigionato alla sua postazione.

Questa grande libertà, ovviamente, richiede un giusto prezzo: raggiungimento degli obiettivi richiesti dall’azienda, anche prescindendo dai tradizionali canoni di ore impiegate, e una maggiore presa di coscienza e responsabilizzazione del lavoratore sull’importanza di far parte di una squadra che rema all’unisono verso il raggiungimento di un unico obiettivo.

Lo smart working, quindi, può essere utilizzato come efficace mezzo per ridurre gli spostamenti, limitare il traffico urbano e garantire conseguentemente un risparmio di tempo, danaro e stress, a garanzia di maggiore efficienza e, perché no, riduzione dell’inquinamento globale (c.d. global warming).

2.2. VANTAGGI E CRITICITÀ

VANTAGGI

I vantaggi che derivano dall’implementazione dello smart working nei processi aziendali e organizzativi sono evidenti, tuttavia, l’adozione di questo modello implica da parte delle aziende uno sforzo organizzativo rilevante in termini di investimento tecnologico che deve necessariamente comportare una sostanziale revisione dei processi di lavoro, formazione costante del proprio team e valutazione dell’operato dei propri dipendenti.

Purtroppo, la realtà dei fatti ci dimostra che soltanto alcune grandi imprese (es. Eni, Enel, Tim, Vodafone etc) hanno assorbito, già da anni, nei propri processi produttivi questa nuova cultura aziendale orientata alla valutazione dei risultati diretti al raggiungimento degli obiettivi come leva di benessere del personale.

CRITICITÀ

Non dobbiamo dimenticare che molte realtà organizzative/aziendali sono ancora fermamente ancorate al classico sistema del “timbro del cartellino“, sinonimo di efficienza e garanzia di risultato.

Tale metodologia, tuttavia, non vuole necessariamente tradursi in garanzia di produzione e obiettivi in quanto, il controllo in entrante del lavoratore il più delle volte viene percepito da quest’ultimo, come scarsa fiducia nei suoi confronti da parte del datore di lavoro.

2. TRASFORMAZIONE DIGITALE: LAVORI IN CORSO 

Il tessuto connettivo economico nazionale è composto, per la maggiore percentuale, da piccole e medie imprese che rappresentano il motore che traina e spinge l’economia del nostro paese.

Al netto di questo dato rilevante, che dimostra come risulta composta l’attività produttiva italiana, emerge un altro dato non certamente gratificante.

È inutile girarci intorno, il processo di digitalizzazione delle PMI rappresenta, allo stato attuale, un punto dolente sul quale le piccole e medie imprese italiane (compreso i liberi professionisti) faticano ad adeguarsi rispetto alla media europea.

  • Al livello teorico, le imprese percepiscono l’importanza di digitalizzare i processi produttivi, spinte forse anche dal trend attuato da molte aziende di aumentare il proprio business, con misure più innovative che possano attirare maggiore clientela e fasce d’età più inclini all’utilizzo della tecnologia; 
  • Dal punto di vista pratico, tuttavia, le buone intenzioni non trovano terreno fertile, se non in alcuni ristretti scenari produttivi.

Inoltre, bisogna specificare che molte realtà aziendali, pur valutando positivamente l’ausilio della tecnologia nei processi organizzativi, non stanziano una quantità di risorse sufficienti, in grado di costruire una struttura autosufficiente e autonoma. In molti casi, l’ICT e l’attività digitale è affidata a società esterne (con evidenti problemi di costi e logistica).

4. CONCLUSIONI

Se la situazione di emergenza sanitaria ci ha imposto di adattare i nostri processi lavorativi a nuovi e inesplorati scenari tecnologici, tale circostanza non ci deve indurre a pensare che il lavoro svolto da casa possa essere minimamente paragonato allo smart working

Per intenderci: non basta restare a casa per essere smart.

La quarantena forzata, tuttavia, ci ha avvicinato ad una filosofia manageriale e aziendale che molti non conoscevano, o che conoscevano in via del tutto marginale. 

Questa fase di temporanea stasi dei processi produttivi dev’essere utilizzata, pertanto, in modo proficuo da parte delle aziende che ancora non hanno compreso l’importanza di investire risorse adeguate nell’informatizzazione dei processi organizzativi dell’impresa. 

Ricordiamo e ribadiamo brevemente quali sono i capisaldi dello smart working

  1. lascia libero il lavoratore e azienda di decidere come preferiscono organizzarsi, a patto che ci sia un reciproco vantaggio;
  2. il lavoratore risparmia tempo e costi di viaggio (- Km/-Co2) e il tempo guadagnato viene reinvestito nel lavoro;
  3. l’azienda risparmia e vede ridursi considerevolmente le richieste di permessi e i giorni in malattia;
  4. aumenta la produttività. 

APPROFONDIMENTI E CURIOSITÀ SUL FUTURISMO

 Giacomo Balla Date: 1913; Italy Style: Futurism Genre: abstract Media: oil, canvas

Il richiamo al futurismo non è casuale

L’avvento del futurismo, inteso come movimento culturale e artistico d’avanguardia, nato in Italia nel primo decennio del Novecento, era destinato a lasciare il segno nelle linee temporali della storia, fino ad arrivare persino ai giorni nostri.

Infatti, restiamo fortemente legati, anche se inconsapevolmente, ai concetti fondanti del movimento futurista che contraddistinguono tutt’ora l’età contemporanea.

Quali sono i punti programmatici su cui si basava il Manifesto di fondazione del Futurismo?

Il futurismo nacque fondamentalmente:

  • con la necessità di abbattere in ambito letterario, filosofico e artistico qualsiasi dogmatismo legato al passato;
  • con un dichiarato fine di “svecchiamento”, distruzione delle fondamenta della società borghese;
  • e soprattutto, celebrazione generosa di ogni forma creativa rivolta al futuro, sostenuta dalla fiducia nel progresso e nelle nuove tecnologie, dall’esaltazione della nuova dimensione metropolitana, della macchina e della velocità, dall’intuizione del dinamismo universale derivata dalla divulgazione delle nuove scoperte scientifiche (trasmissione elettrodinamica, relatività einsteiniana, raggi X);

Tuttavia, al netto dei principi costitutivi di questo importante movimento artistico d’avanguardia, il  futurismo si impose, sin da subito, sullo scenario nazionale soprattutto in ambito ideologico-politico, con effetti da cui derivarono e derivano tutt’ora aspre contestazioni per il forte legame che univa il futurismo con il fascismo.

Fin dai suoi esordi, infatti, il futurismo assunse gli aspetti di un manifesto di propaganda politica incentrata su valori forti e incisivi e anche molto discutibili: “Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore…” – così esordiva il punto 9) del Manifesto di fondazione del futurismo su “Le Figaro”, il 20 febbraio 1909, ad opera del suo fondatore Filippo Tommaso Marinetti.

Ma quale fu la vera relazione tra l’avanguardia e il regime fascista?

In realtà, non ci furono dei veri e propri legami strutturali fra il movimento futurista e il regime fascista presieduto da Benito Mussolini.

Basti pensare che, il futurismo, nato nel 1909, precede il fascismo di dieci anni esatti.

Come ogni movimento rivoluzionario che si rispetti, il futurismo doveva necessariamente creare una netta frattura con la tradizione classica generando così, una vibrante sferzata contro la staticità che caratterizzava la massa, anche promuovendo ideali scomodi e dichiaratamente reazionari.

Ma, si badi, si trattava pur sempre di un programma politico puramente ideologico.

Più che altro, i futuristi avevano nostalgia del fascismo “rivoluzionario” del 1919, il “diciannovismo”, che, almeno in parte, sembrava voler realizzare il loro programma politico, ma non erano certamente interessati a quello di regime.

L’obiettivo principale dei futurismo era iniettare in un sistema ingessato e legato ad un’apatica burocrazia, un pensiero dinamico che trovasse nel progresso tecnologico, il culto delle velocità, l’amore per le soluzioni violente, il disprezzo per le masse e nello stesso tempo l’appello fascinatore alle medesime, i suoi cavalli di battaglia. 

Il fascismo, dal canto suo, affondava le sue radici programmatiche nella gerarchia, tradizione, classicità, ossequio all’autorità; il futurismo è tutto l’opposto di questo: è protesta contro la tradizione, è lotta contro i musei, contro il classicismo, contro le glorie scolastiche e universitarie. 

È innegabile che ci fosse un legame di amicizia tra Marinetti e il duce, ma tale rapporto si era instaurato ben prima dell’ascesa del fascismo. Inoltre, l’adesione al regime, come accadeva per altri illustri personaggi dell’epoca (si pensi a Guglielmo Marconi) era puramente strumentale e serviva fondamentalmente a Marinetti per risolvere, di tanto in tanto, qualche problema di carattere culturale, ma non condivideva certamente la sua politica, cercava solo un terreno fertile per la sua arte.

Concludendo, è necessario cancellare dal futurismo questa onta, questa macchia indelebile e riconoscere al movimento creato da Marinetti,  il merito di essere riconosciuto come il più importante movimento artistico d’avanguardia che il nostro paese abbia generato nel secolo XX. 

 

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Cyber risk e sicurezza informatica: Nuovi scenari https://www.pastoreassicurazioni.it/news/2020/03/22/cyber-risk-e-sicurezza-informatica/ Sun, 22 Mar 2020 21:29:39 +0000 https://www.pastoreassicurazioni.it/?p=3405 Il Cyber risk costituisce un nuova frontiera del rischio aziendale diffusosi con l’avvento della modernità e della tecnologia. La liberà di navigazione garantita dalla rete globale (world wide web) ci ha permesso di abbattare limiti che sembravano insormontabili, garantendo a qualsiasi internauta, di qualsiasi ceto o estrazione sociale, di poter accedere ad un flusso di […]

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Il Cyber risk costituisce un nuova frontiera del rischio aziendale diffusosi con l’avvento della modernità e della tecnologia. La liberà di navigazione garantita dalla rete globale (world wide web) ci ha permesso di abbattare limiti che sembravano insormontabili, garantendo a qualsiasi internauta, di qualsiasi ceto o estrazione sociale, di poter accedere ad un flusso di notizie, immagini, video ed informazioni in continua evoluzione e senza sosta. Questa grande libertà, però, ha trovato un netto controbilanciamento causato dai rischi informatici (c.d. cyber risks). INDICE

1. RISCHIO CYBER E SICUREZZA INFORMATICA
2. QUALI SONO I COMUNI INCIDENTI CYBER E I RELATIVI DANNI
3. I VIRUS INFORMATICI PIÙ DIFFUSI
4. MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE
5. GARANZIA ASSICURATIVA: CYBER RISK INSURANCE
6. CONCLUSIONI

1.RISCHIO CYBER E SICUREZZA INFORMATICA

È indubbio che la tecnologia abbia determinato l’abbattimento di confini ritenuti invalicabili e abbia offerto un notevole miglioramento dei nostri stili di vita e dei processi produttivi aziendali (Es. smart working).

Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica e, difatti, non bisogna abbassare la guardia e credere che l’era tecnologica sia esente da rischi vulnerabilità che possono esporre il privato, e soprattutto l’azienda, a danni ingenti e irreparabili. 

Non dimentichiamo quanto accaduto il 12 maggio 2017: è la data dell’attacco informatico più spaventoso mai avvenuto (Wannacry), che si diffuse in poche ore, in 150 Paesi, infettando più di 200.000 macchine e provocando un danno di oltre 4 miliardi di dollari.

Le aziende (di media o grande dimensione) sono l’obiettivo preferito dei criminali informatici così come numerosi e autorevoli studi hanno dimostrato:

Graduatoria rischi informatici in Italia 2018

Tali dati non suscitano grande sorpresa fra gli addetti ai lavori, poichè le aziende e i liberi professionisiti incautamente continuano a sottostimare la percezione al rischio informatico (c.d cyber risk), a cui invece, risultano costantemente esposti.

Di questi tempi, come molte testate giornalistiche hanno evidenziato e molti imprenditori (molto tardivamente) hanno compreso:

Sottostimare incautamente un rischio, senza avviare efficaci misure di sicurezza e prevenzione, costituisce il più grande errore che si possa commettere

Nonostante il pericolo concreto e tangibile a cui sono esposte le PMI, il livello di sicurezza e le risorse stanziate per la protezione contro i c.d. Cyber Crimes (crimini informatici) risultano ancora molte basse, o peggio, totalmente assenti.

Si vive ancora nella certezza di essere efficacemente immunizzati da eventuali attacci informatici, sottovalutando il fatto che le reti commerciali aziendali sono costituite da una moltitudine di canali che possono potenzialmente veicolare l’introduzione dei virus informatici (basti pensare, alla rete di connessioni che collegano l’azienda con i propri collaboratori, fornitori e vari contatti secondari).

2.QUALI SONO I COMUNI INCIDENTI CYBER E I RELATIVI DANNI

I più comuni incidenti cyber e relativi danniFONTE: www.ania.it

Il grafico evidenzia quelli che sono, in linea di massimi, i più comuni reati informatici a cui potenzialmente vanno incontro le aziende con un volume di fatturato elevato, e quindi con un alto numero di dipendenti, ma non bisogna assolutamente credere che l’esposizione al c.d. cyber risk, sia soltanto un’esclusiva delle grandi attività commerciali.

Molti attacchi informatici non sono documentati, così come risulta sottostimato il dato delle microattività (piccole e medie aziende, compresi i liberi professionisti) colpite da un nemico invisibile e subdolo che si insinua nei propri processi informatici quotidiani.

3. I VIRUS INFORMATICI PIÙ DIFFUSI

Per fornire maggior chiarezza ai contenuti di questa sezione mi impegnerò nel formulare una serie di domande, a cui farà seguito una risposta adeguata e sintetica (….perlomeno ci provo 🙂 )

Partiamo!!!!

Cosa sono e perchè esistono i malware?

E’ considerato malware (= malware deriva dalla contrazione delle parole inglesi malicious e software) qualsiasi programma creato appositamente per danneggiare un sistema operativo, compromettere funzioni del tuo computer, o compiere a tua insaputa azioni illegittime con il tuo computer, i tuoi dati, le tue connessioni (come rubare dati personali o inviare email dalla tua casella di posta elettronica).

Qual è la differenza fra virus e malware?

Potrà sembrare una domanda banale, ma attenzione, i virus rappresentano una categoria di malware. Siete rimasti sopresi dalla risposta?  😯 Ebbene sì, si tende a parlare impropriamente di virus informatici, ma virus rappresenta il termine con cui generalmente, ma erroneamente, vengono indicati tutti i malware.

Procediamo con l’identificare quali sono i malware  più diffusi che sempre con maggior frequenza infettano i nostri pc privati, ma anche, hardware di importanti infrastrutture nel settore privato e pubblico.

Per poter combattere il nemico ad armi pari è necessario conoscerlo, per sapere quali sono i suoi punti di forza e le sue debolezze affinchè poterlo affrontare con buoni margini di vittoria 😎

Poniamoci una serie di domande a cui seguiranno adeguate risposte:

Come agisce il virus informatico?

Agisce come un comune virus biologico: poichè non può auto-riprodursi il suo scopo principale è infettare per trasferire le istruzioni del programma infettivo che sono deputate alla riproduzione di copie di sè stesso. 

OBIETTIVO FINALE: diffondersi causando una pandemia su larga scale (…ne sappiamo tristemente qualcosa!)

Dopo la fase riproduttiva, i virus informatici iniziano a svolgere attività di diversa natura e, anche quando non sono direttamente dannosi per il sistema operativo che li ospita, comportano un mafunzionamento delle risorse generando rallentamenti in termini di RAM, CPU e spazio sul disco fisso.

Generalmente, un virus danneggia direttamente solo il software della macchina che lo ospita, anche se può indirettamente provocare danni anche all’hardware, ad esempio causando il surriscaldamento della CPU, fermando la ventola di raffreddamento e danneggiando conseguentemente anche il disco rigido.

Quali sono i malware più diffusi?

Procediamo con l’identificare quali sono i malware più diffusi che sempre con maggior frequenza infettano i nostri pc privati, ma anche, hardware di importanti infrastrutture nel settore privato e pubblico.

  • I ransomware sono virus informatici che rendono inaccessibili i dati dei computer infettati e chiedono il pagamento di un riscatto per ripristinarli (MOLTO DIFFUSI E MOLTO DANNOSI);
  • Il worm (letteralmente traducibile con la parola verme) rallenta il sistema attivando operazioni inutili e dannose;
  • Il trojan horse è un programma che l’utente scarica perché ha funzionalità utili e desiderate, ma che, se eseguito, avvia a sua insaputa, (da qui il richiamo al cavallo di Troia), istruzioni dannose per i file;
  • La zip bomb è un programma che disattiva le difese del PC per consentire a un altro virus di infettarlo. È un archivio compresso malevolo che rende inutile il programma che lo legge: per eliminarlo, prima che apra la strada ad altri malware, bisognerebbe cancellare il file senza aprirlo, eseguirlo o decomprimerlo;
  • Gli spyware sono usati per spiare le informazioni del sistema sul quale sono installati (abitudini di navigazione, password e altri dati sensibili) che sono quindi acquisite da un terzo interessato, ma non autorizzato (comuni strumenti dediti per il furto d’identità digitale).
4. MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Per prevenire che i virus informatici possano infettare il nostro hardware e il nostro software è necessario prendere determinate precuazioni. Di seguito verranno elencati alcuni suggerimenti che, non costituiscono una guida universale, ma soltanto alcuni consigli necessari da adottare per evitare cattive sorprese durante la navigazione su internet:

  • INSTALLARE UN BUON SISTEMA ANTIVIRUS ESEGUENDO REGOLARI AGGIORNAMENTO PERIODICI: Con buona sorpresa di tutti i lettori ( 🙂 ), la misura più adeguata per proteggere i nostri dati sensibili è munirsi di un’efficace protezione antivirus > PREVENZIONE: è importante rammentare che una protezione antivirus efficace rappresenta indubbiamente un valido deterrente limitatamente alle minacce più note, ma, non sufficiente a contrastare l’infezione “digitale”. La migliore cura contro l’aggressione di un malware rimane sempre la stessa: adottare il buon senso!;
  • AGGIORNARE IL SISTEMA OPERATIVO PERIODICAMENTE:  prestare molta attenzione agli eventuali avvisi di aggiornamenti del software di sistema. I predetti avvisi potrebbero contenere importanti aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo utilizzato (Es. Windows 10) > PREVENZIONE: è consigliabile applicare la funzione che permette l’automaticità degli aggiornamento, in modo tale da poter evitare eventuali situazioni di “fragilità” del sistema operativo, che possa favorire o veicoloare il virus informatico; 
  • FARE COPIE DI BACKUP PERIODICHE DEI DATI PERSONALI SU DISPOSITIVI FISSI O MOBILI: salvare periodicamente su un hard disk fisso esterno i documenti sensibili è una buona linea di prevenzione che dovremmo attuare tutti, nessuno escluso.  Poichè il malware potrebbe diffondersi velocemente anche sull’harware utilizzato per il backup dei file sensibili, è raccomandabile scollegare sempre il disco esterno non appena concluso il backup e riconnetterlo solo all’occorrenza, come nel caso di successivi backup o per il ripristino dei dati > PREVENZIONE: considerare l’utilizzo di software con funzionalità automatiche di rilascio del disco esterno al termine della procedura di backup;
  • PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AI MESSAGI DI POSTA ELETTRONICA: la stragrande maggioranza dei malware sono veicolati attraverso email contenenti allegati malevoli e indirizzati ad account di posta di privati ed aziende. Il corpo della mail è preparato ad arte e facendo leva sull’importanza del documento recapitato all’utente , o altri servizi di utilità sociale), lo invita a scaricare o visualizzare il file proposto che di solito riguarda un fantomatico riscontro su spedizioni, ordini, fatture o bollette o eventuali scadenze imminenti. PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLE TRUFFE INFORMATICHE VEICOLATE CON IL MEZZO E-MAIL (C.D. PHISHING): è opportuno ricordare che l’email costtuisce e rappresenta il veicolo privilegiato dagli hacker per indurre e invogliare il malcapitato a cliccare su link fittizzi controllati dal criminale informatico > PREVENZIONE: prestare molta attenzione alle email ricevuta da mittenti sconosciuti, ma ancor di più, da canali che trasmettono affidabilità o di utilità sociale (Es. Banche, Poste, servizi gratuiti etc);
  • ADEGUATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Per, ultimo, ma non per ordine di importanza, prestare attenzione alle operazioni quotidiane che incosapevolmente, per questioni di ruotine o automaticità, vengono normalmente svolte sul nostro pc (privato o aziendale che sia, poco importa).

Fare un’accurata valutazione dei rischi a cui ci esponiamo durante la navigazione sul web costituisce la migliore prevenzione contro ogni rischio – Ricordate questo mantra: “NESSUNO  PUÒ TUTELARE LE NOSTRE INFORMAZIONI MEGLIO DI NOI STESSI”

5. GARANZIA ASSICURATIVA: CYBER RISK INSURANCE

Purtroppo, per quanto le soluzioni adottate al livello privato o aziendale risultino rispondenti, a quelle che sono i criteri di buona condotta e prudenza necessari per prevenire la diffusione di un’infezione informatica, non tutte le misure di sicurezza e prevenzione sono efficaci a contrastare i rischi informatici.

In questi casi, l’unico strumento efficace per contenere i rischi e i danni derivanti da un attacco informatico resta la garanzia assicurativa o la c.d. cyber risk insurance.

Vediamo di seguito quali sono le principali garanzie dell’assicurazione contro i rischi informatici:

garanzie principali dell’assicurazione Cyber

garanzie principali dell’assicurazione Cyber 2

FONTE: www.ania.it

6. CONCLUSIONI

Il progresso tecnologico ci ha permesso di abbattere “muri” invisibili che prima sembravano assolutamente invalicabili. L’era moderna ci ha donato la possibilità di accedere ad un flusso di infinite informazioni alla portata di un semplice click, o di un touch (tocco) sullo schermo di uno smartphone o tablet.

Viviamo in un’epoca di incessanti mutamenti e trasformazioni dei nostri usi e costumi generati dalla tecnica e della scienza, e purtroppo, da situazioni di necessità imposte da casi eccezionali e di portata globale (pandemia globale).

Tuttavia, questa immensa libertà donata dal progresso scientifico e tecnologico, se da una parte ci ha regalato la chiave per accedere ad un’infinita sequenza di dati, dall’altra, ci espone quotidianamente a rischi incalcolabili (c.d. cyber risks) che, in maniera subdola, si nascondono e si celano sotto la sottile superficie di questa apparente libertà.

Infatti, con la stessa semplicità e naturalezza con la quale accediamo alla rete, per attingere informazioni riguardanti un determinato argomento o per acquisire dati inerenti una struttura organizzata semplice o complessa, alla stessa identica maniera, diffondiamo quotidianamente una mole di dati personali (Banche Dati), che oggi, rappresentano la vera ricchezza dell’era tecnologica e, soprattutto, la merce di scambio utilizzata quotidianamente dagli hacker per ricattarci.

Dinanzi, ad un simile scenario, il cyber risk acquisisce una valenza intrinseca più tangibile di quanto non si voglia credere.


Se hai bisogno di chiarimenti o sei interessato ad una polizza contro i cyber risks non esitare a contattarmi.

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Attenzione: Polizze contraffatte (RCAuto e Salute) https://www.pastoreassicurazioni.it/news/2020/03/14/attenzione-polizze-contraffatte/ Sat, 14 Mar 2020 15:28:46 +0000 https://www.pastoreassicurazioni.it/?p=3906 In questo momento storico caratterizzato da una forte contrazione dell’economia causata dall’emergenza Coronavirus Covid-19, le speculazioni finanziarie sono all’ordine del giorno, così come le truffe perpetrate ai danni degli ignari consumatori, presi alla sprovvista da un nemico subdolo e invisibile che sta mietendo numerose vittime in tutto il globo terreste.  ATTENZIONE QUALI PRODOTTI ACQUISTATE E […]

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In questo momento storico caratterizzato da una forte contrazione dell’economia causata dall’emergenza Coronavirus Covid-19, le speculazioni finanziarie sono all’ordine del giorno, così come le truffe perpetrate ai danni degli ignari consumatori, presi alla sprovvista da un nemico subdolo e invisibile che sta mietendo numerose vittime in tutto il globo terreste.  ATTENZIONE QUALI PRODOTTI ACQUISTATE E DA QUALI CANALI LI ACQUISTATE, specialmente se trattasi di prodotti assicurativi (RCAuto e polizze salute) e finanziari. Non fatevi abbindolare dai facili risparmi e dai facili guadagni (!!!!!!!!!!!!!!).

INDICE
1. CAUSE DELL’IMPENNATA DI ILLEGALITÀ DELLE POLIZZE
2. QUALI SONO I SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DAL FENOMENO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE CONTRAFFATTE?
2.1. RCAUTO
2.2. POLIZZE SALUTE
2.3. COSA FARE PRIMA DI SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA SALUTE
2.4. ESCLUSIONI
2.5. DURATA DEL CONTRATTO
2.6. PERIODO DI CARENZA CONTRATTUALE (o ASPETTATIVA)
3. QUALI SONO I POSSIBILI SEGNALI DI ALLARME?

1. CAUSE DELL’IMPENNATA DI ILLEGALITÀ DELLE POLIZZE

In questo specifico frangente temporale caratterizzato dall’incertezza economica e sanitaria (Coronavirus Covid-19), la paura, copiosamente instillata nelle menti degli italiana dai media, social, tv e radio sta facendo abbassare gradualmente quel muro di autodifesa e autocontrollo che da sempre caratterizza il consumatore/risparmiatore italiano.

Questo clima di timore e terrore generalizzato crea un ambiente protetto, un terreno fertile e ben drenato, per favorire la crescita di attività criminose a noi tristemente conosciute (Es. truffa, furto di identità), ma anche attività illecite che viaggiano sui canali digitali, a molti del tutto inedite e sconosciute (Es. phishing, ramsomware).

Non è difficile comprendere, come in questa situazione di emergenza e di necessità caratterizzata da un brusco arresto dell’attività politica, il livello di attenzione e di sorveglianza assegnato agli organi preposti a tali attività si affievolisca provocando una pericolosa faglia all’interno del tessuto normativo e giuridico nazionale.

Se da una parte, assistiamo ad un inasprimento delle misure di prevenzione del contagio e costrizione della libertà personale (auto-isolamento e quarantena), decretata dal Governo, dall’altra invece, assistiamo ad un graduale processo di sospensione dell’ordinamento giuridico (si badi, non dell’ordine, per adesso almeno) e di alcuni valori meritevoli di tutela (pensiamo ad esempio al diritto alla privacy e diritto alla salute), indotto dallo stato di necessità. Chiaramente si tratta di misure straordinarie e necessarie per individuare potenziali soggetti che potrebbero incubare il virus, o asintomatiche e, quindi maggiormente soggette ad ordinanze restrittive e coercitive.

Viene a crearsi un clima teso, caratterizzato da forti contrasti sociali dove possono divampare focolai di discriminazione razziale o allontanamento preventivo di presunti contagiati o portatori del virus e l’edificazione di barriere sociali ed economiche (situazione che si sta già verificando). 

In queste pericolose fratture normative, si annidano i maggiori pericoli per la sicurezza del nostro ordinamento giuridico e dei cittadini. I consumatori, infatti, non avendo più la certezza e la garanzia che i propri scambi commerciali siano vigilati dagli organi di sorveglianza restano in balia di abili truffatori e“prestigiatori”, in grado di dirottare e spostare la liquidità del povero malcapitato, verso lidi poco cristallini, o scarsamente illuminati dalla luce della legalità e dal rispetto delle leggi.

Il consiglio personale  è quello di prestare molta attenzione alle proposte e offerte presentate sul web, specialmente in questi giorni di isolamento forzato.

Il rischio a cui si potrebbe andare incontro è quello di investire denaro in soluzioni e servizi inadeguati, o non all’altezza delle proprie aspettative, o nel peggiore dei casi inesistenti. 

La parola d’ordine è: DIFFIDARE da soluzioni non trasparenti e non riconducibili a intermediari autorizzati a collocare prodotti assicurativi o finanziari.

2. QUALI SONO I SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DAL FENOMENO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE CONTRAFFATTE?
2.1. RC.Auto

Il ramo dell’RC.Auto rappresenta sicuramente il settore maggiormente colpito dal fenomeno della contraffazione delle polizze, anche se quest’ultima tendenza, si è diffusa largamente sul territorio  ancor prima dell’avvento del Coronavirus.

Difatti, sono in continuo aumento i casi di polizze RC.Auto false, proposte on line da siti totalmente irregolari.

Questi siti offrono polizze RC.Auto, a premi molto aggressivi, altri invece, propongono soluzioni altrettanto vantaggiose per chi usa l’automobile solo per brevi periodi di tempo o per chi deve ritirare il veicolo e farlo immatricolare (c.d. polizze temporanee).

Questi siti di facciata, usano nomi di imprese di assicurazione inesistenti o sfruttano impropriamente nomi di imprese regolari o di intermediari regolarmente iscritti.

ATTENZIONE!!!

Attratti dalle prospettive di risparmio facile, si rischia di cadere nella rete, perdendo soldi ed esponendosi al rischio di guidare senza copertura, di vedersi sequestrare il veicolo o ritirare la patente o di essere esposti a richieste risarcitorie ingenti in caso di sinistro.

ELENCO SITI WEB IRREGOLARI

2.2. POLIZZE SALUTE

Le garanzie generalmente offerte dalle polizze salute sono:

  • le assicurazioni per il rimborso delle spese mediche (ramo danni);
  • le assicurazioni per invalidità permanente da malattia (ramo danni);
  • le assicurazioni per le indennità giornaliere da ricovero in casa di cura (ramo danni);
  • le assicurazioni Long Term Care (ramo vita);
  • le assicurazioni contro le malattie gravi, ossia Dread desease o Critical Illness (ramo vita).
2.3. COSA FARE PRIMA DI SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA SALUTE

Innanzitutto bisogna avere ben chiare le proprie esigenze per valutare, nel migliore dei modi, le caratteristiche delle polizze che vengono offerte sul web (…..le offerte di certo non mancano in questo periodo).

È opportuno prestare attenzione, oltre all’entità del premio da pagare, anche a quante e quali coperture sono garantite dall’impresa, quali importi massimi e quali limiti sono stabiliti per gli indennizzi che spettano all’assicurato.

In sintesi, è necessario prendere visione del FASCICOLO INFORMATIVO E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, per poter valutare attentamente le garanzie necessarie e adeuguate alle proprie esigenze che gli intermediari assicurativi sono obbligati a fornire al contraente/consumatore.

2.4. ESCLUSIONI

Fare particolarmente attenzione alle clausole concernenti le garanzie escluse.

In linea generale sono escluse dalla copertura:

  • le conseguenze di situazioni patologiche anteriori alla stipulazione della polizza che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi e che, per questo, siano da presumersi conosciute dal contraente;
  • le conseguenze di infortuni avvenuti in precedenza e taciuti con dolo o colpa grave all’atto del contratto;
  • alcune categorie di persone come ad esempio gli alcolisti, insulinadipendenti, i tossicodipendenti, i malati di AIDS, le persone affette da infermità mentali;

IMPORTANTE!!!!!

Prescindendo da tali casistiche escluse dalla generalità delle Compagnie assicurative, per alcune patologie espressamente indicate nelle condizioni contrattuali, che potrebbero presentarsi nel corso della decorrenza contrattuale, il contraente potrebbe perdere il requisito dell’assicurabilità.

2.5. DURATA DEL CONTRATTO

Fare attenzione alla durata della copertura offerta.

Prestare molta attenzione ai seguenti aspetti:

1. per i contratti di durata poliennale stipulati sino al 15 agosto 2009 puoi esercitare annualmente la facoltà di recesso anticipato con preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale della copertura; 

2. per i contratti di durata poliennale stipulati dopo il 15 agosto 2009 puoi esercitare annualmente la facoltà di recesso anticipato con preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale a condizione che, al momento del recesso, siano trascorsi almeno 5 anni dalla stipulazione del contratto, ossia siano state pagate almeno 5 annualità di premio;

3. nelle condizioni di polizza deve essere riportato il termine di preavviso entro il quale devi formulare la disdetta;

4. nelle condizioni di polizza, in caso di proroga tacita, deve altresì essere indicata la durata del periodo di proroga, che non può comunque essere superiore a 2 anni (Vedi l’art. 1899 Codice Civile – Durata dell’assicurazione)

5. rispetta le scadenze di pagamento dei premi successivi al primo: in caso di mancato pagamento, la legge prevede la sospensione della copertura a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza e la riattivazione dalle ore 24.00 del giorno in cui pagherai nuovamente il premio.

Ricordare che le condizioni contrattuali devono precisare se, alla scadenza pattuita, il contratto è soggetto a proroga tacita in mancanza di disdetta esercitata dall’assicurato o dalla compagnia entro un certo termine, oppure se si risolve automaticamente;

In merito all’argomento relativo alla poliennalità dei contratti assicurativi potete consultare il seguente link dove è stato già trattato la materia al seguente link: https://www.pastoreassicurazioni.it

2.6. PERIODO DI CARENZA CONTRATTUALE (o ASPETTATIVA)

Chi sta accorrenndo all’acquisto di una polizza salute, sperando di ricevere un indennizzo giornaliaro (per intenderci, diaria per malattia) dalla Compagnia assicurativa, in caso di positività da Coronavirus.….potrebbe ricevere un’amara sorpresa.

Le condizioni delle polizze salute prevedono un termine di aspettativa, ossia un periodo iniziale che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l’eventuale sinistro non è in garanzia!!!!!

ATTENZIONE

Per le malattie insorte dopo la stipulazione della polizza, il termine di aspettativa nel caso di garanzia rimborso spese mediche è in genere di 30 giorni, mentre è di 90 gg per la copertura dell’invalidità permanente: non saranno quindi risarcite le spese e le invalidità conseguenti a patologie che si manifestino rispettivamente nel primo mese o nei primi tre mesi dalla stipula del contratto.

3. QUALI SONO I POSSIBILI SEGNALI DI ALLARME?

Elenchiamo di seguito alcuni segnali che devono destare allarme nel consumatore:

  • ASSENZA SUL SITO WEB DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO, E CIOÈ DEL SOGGETTO AUTORIZZATO DALLA LEGGE A DISTRIBUIRE POLIZZE DI ASSICURAZIONE > Sul sito devono essere presenti:
  1. Indirizzo della sede;
  2. Recapiti telefonici e postali, compresa la PEC;
  3. Numero e la data di iscrizione al RUI (il Registro tenuto dall’IVASS degli intermediari assicurativi e riassicurativi con sede o residenza in Italia),
  4. Indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.
  5. Per gli intermediari UE iscritti nell’Elenco annesso deve essere indicata anche l’eventuale sede secondaria e il possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia, con indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine. Poiché i dati possono essere presenti, ma falsi, è bene controllare la corrispondenza dei dati sul RUI o sull’Elenco annesso;
  • NOME DI UN’IMPRESA DI ASSICURAZIONE CHE NON COMPARE NELL’ELENCO DELLE IMPRESE ITALIANE NÈ NELL’ELENCO DELLE IMPRESE ESTERE AMMESSE AD OPERARE NELLA RCAUTO;

Fare molta attenzione perché un semplice errore, anche minimo o apparentemente casuale, potrebbe nascondere un imbroglio!

Se hai dubbi contattare in ogni caso l’impresa assicurativa (non utilizzando i recapiti presenti sul sito, ma cercandoli altrove), per avere conferma della regolarità dell’operazione proposta.

Per qualsiasi necessità di assistenza puoi anche rivolgerti al Contact Center IVASS,numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14.30.


Per approfondimenti, in merito alle polizze salute, potete visitare il seguente link: https://www.pastoreassicurazioni.it/

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#Iorestoacasa – Servizi Assicurativi digitali https://www.pastoreassicurazioni.it/news/2020/03/12/servizi-assicurativi-digitali/ Thu, 12 Mar 2020 09:37:17 +0000 https://www.pastoreassicurazioni.it/?p=3897 A causa dell’incremento dei casi di contagio da coronavirus e dell’atteggiamento irresponsabile messo in atto da alcuni concittadini, il Governo, responsabilmente ha decretato la chiusura delle attività commerciali, ad eccezione di quelle per i beni di prima necessità e le farmacie,  per due settimane. In linea con quanto sancito dall’art. 4) del DECRETO DEL PRESIDENTE […]

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A causa dell’incremento dei casi di contagio da coronavirus e dell’atteggiamento irresponsabile messo in atto da alcuni concittadini, il Governo, responsabilmente ha decretato la chiusura delle attività commerciali, ad eccezione di quelle per i beni di prima necessità e le farmacie,  per due settimane. In linea con quanto sancito dall’art. 4) del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020, 𝐕𝐄𝐑𝐑𝐀𝐍𝐍𝐎 𝐑𝐄𝐆𝐎𝐋𝐀𝐑𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐈𝐓𝐈 𝐀𝐈 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀𝐃𝐈𝐍𝐈 𝐈 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐙𝐈 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂𝐔𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐈, 𝐧𝐞𝐥 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐢𝐠𝐞𝐧𝐢𝐜𝐨-𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞, fino a nuove disposizioni goverantive. CONSIDERATA LA SITUAZIONE, per dubbi, approfondimenti e chiarimenti, domane e quant’altro vorrete sottopormi, Pastore Assicurazioni – Servizi assicurativi rimane a vostra completa disposizione (servizio gratuito) #IORESTOACASA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha decretato la 𝐂𝐇𝐈𝐔𝐒𝐔𝐑𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐙𝐈𝐀𝐋𝐄 di alcuni esercizi e attività commerciali, con lo scopo fondamentale di prevenire il contagio massivo e l’assembramento nei luoghi pubblici.

Alla luce di ciò, come previsto dall’art. 4) del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020, 𝐕𝐄𝐑𝐑𝐀𝐍𝐍𝐎 𝐑𝐄𝐆𝐎𝐋𝐀𝐑𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐈𝐓𝐈 𝐀𝐈 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀𝐃𝐈𝐍𝐈 𝐈 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐙𝐈 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂𝐔𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐈, 𝐧𝐞𝐥 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐢𝐠𝐞𝐧𝐢𝐜𝐨-𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞.

https://www.gazzettaufficiale.it

Come già anticipato, in precedenza, Pastore Assicurazioni – Servizi assicurativi, è attivo e rimane a 𝐕𝐎𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐀 𝐃𝐈𝐒𝐏𝐎𝐒𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄, per approfondimenti, chiarimenti e dubbi che vorrete porre su materie di rilevanza assicurativa.

𝐋𝐄 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐄 𝐋𝐄 𝐑𝐈𝐒𝐏𝐎𝐒𝐓𝐄 𝐅𝐎𝐑𝐍𝐈𝐓𝐄 𝐕𝐄𝐑𝐑𝐀N𝐍𝐎 𝐎𝐅𝐅𝐄𝐑𝐓𝐄 𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐈𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄!!!!!!!!
________________

Per chiedere informazioni o preventivi potete avvalervi degli strumenti informatici in dotazione sul sito internet https://www.pastoreassicurazioni.it:

> 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫📱;

> 𝐄-𝐦𝐚𝐢𝐥 (𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐩𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢.𝐢𝐭)📲;

> 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 (𝟑𝟐𝟎𝟒𝟔𝟐𝟎𝟕𝟗𝟒);

> 𝐒𝐤𝐲𝐩𝐞 (𝐩𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 >𝐧𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞 𝐥𝐢𝐯𝐞:𝐩𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞.𝐩𝐚𝐨𝐥𝐨_𝟑📢;

𝐏𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐞̀ 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐚𝐥𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐮𝐬𝐢𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐚𝐭𝐚 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐚 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 𝐨, 𝐢𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐜𝐨𝐧 𝐒𝐤𝐲𝐩𝐞 (𝐩𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 >𝐧𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞 𝐥𝐢𝐯𝐞:𝐩𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞.𝐩𝐚𝐨𝐥𝐨_𝟑)👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫;

In linea con le misure di contenimento del virus Covid-19, e il rispetto delle distanze di sicurezza consigliate (almeno un metro di distanza), 𝐥’𝐞𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐞/𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐳𝐳𝐞 (𝐬𝐢𝐚 𝐫𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢) 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚̀ 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥’𝐚𝐮𝐬𝐢𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐳𝐳𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐬𝐮𝐦𝐦𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐢;

La firma dei contratti assicurativi potrà avvenire a distanza mediante l’ausilio della 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞🖍;

Per quanto riguarda le modalità di incasso dei premi assicurativi, è possibile e consentito effetture il pagamento mediante 𝐛𝐨𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐢𝐨💵💳💰;

#IORESTOACASA

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Precauzioni per limitare la diffusione del virus https://www.pastoreassicurazioni.it/news/2020/03/08/misure-precauzionali-per-limitare-la-diffusione-del-virus/ Sun, 08 Mar 2020 21:38:02 +0000 https://www.pastoreassicurazioni.it/?p=3866 A fronte delle misure di urgenza e contenimento del virus Covid-19 diramate con il DPCM firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in data 08/03/2020, si avvisa ai cliente e consumatori che, per chiedere informazioni o preventivi potete avvalervi degli strumenti informatici in dotazione sul sito internet https://www.pastoreassicurazioni.it  A fronte delle misure di […]

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A fronte delle misure di urgenza e contenimento del virus Covid-19 diramate con il DPCM firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in data 08/03/2020, si avvisa ai cliente e consumatori che, per chiedere informazioni o preventivi potete avvalervi degli strumenti informatici in dotazione sul sito internet https://www.pastoreassicurazioni.it 

A fronte delle misure di urgenza e contenimento del virus Covid-19 diramate con il DPCM firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in data 08/03/2020, si avvisa ai cliente e consumatori che:

  1. Messenger;
  2. E-mail (info@pastoreassicurazioni.it);
  3. Whatsapp (3204620794)
  4. Skype (paolo pastore >nome skype live:pastore.paolo_3;
  • Per consulenza assicurativa a distanza è possibile avvalersi dell’ausilio delle funzioni di videochiamata offerte da Whatsapp o, in alternativa, con Skype (paolo pastore >nome skype live:pastore.paolo_3);
  • In linea con le misure di contenimento del virus Covid-19, e il rispetto delle distanze di sicurezza consigliate (almeno un metro di distanza), l’emissione dei preventivi e/o l’emissione delle polizze (sia rinnovi che sostituzioni) potrà avvenire mediante l’ausilio dei mezzi informatici summenzionati;
  • la firma dei contratti assicurativi potrà avvenire a distanza mediante l’ausilio della firma digitale;
  • Per quanto riguarda le modalità di incasso dei premi assicurativi, è possibile e consentito effetture il pagamento mediante bonifico bancario;

Di seguito le misure restrittive e di contenimento del virus adottate dal Governo:

Negozi aperti solo a un metro di distanza:

Le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati e tali da evitare assembramenti di persone  e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro .

Quarantena: vietato uscire di casa:

Divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus.

Stop a eventi e competizioni sportive:

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni nonchè sedute di allenamento degli atleti agonisti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza pubblico.

Favorire congedo ordinario o ferie:

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Chiusi cinema, teatri, pub, discoteche, sale bingo:

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi in luogo pubblico o privato, di qualsiasi tipo. Chiusi quindi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Chiuse scuole e università:

 Sono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta valida la possibilità di attivare la modalità didattica a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie (Art. 1 lettera d DPCM 8 marzo). Sono sospese anche le riunioni degli organi collegiali in presenza.

Sospese cerimonie e funerali:

Luoghi di culto aperti solo se fanno rispettare la distanza interpersonale di protezione di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali.

Musei chiusi:

Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.

Concorsi sospesi (eccetto quelli per il personale sanitario):

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle effettuate su base curriculare o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di Stato per i medici, e quelli per il personale della protezione civile.

Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18:

Durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività.

Congedi ordinari sospesi per personale sanitario:

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le unità di crisi a livello regionale.

Riunioni da remoto:

Laddove possibile viene adottata per lo svolgimento di riunioni la modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità coinvolti nell’emergenza Covid-19.

Chiusi esercizi nei centri commerciali e mercati nelle giornate festive e prefestive:

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa.

Aperti alimentari, farmacie e parafarmacie:

Anche in questo caso il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro.

Stop a palestre, piscine, centri benessere e impianti sciistici:

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici. Ma anche di centri culturali, sociali e ricreativi.

Stop agli esami di guida:

Sono sospesi gli esami di idoneità alla guida da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei suddetti territori.

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Polizza Non Stop: Misura di sostegno per danni indiretti da Epidemia (Covid-19) https://www.pastoreassicurazioni.it/news/2020/03/07/misura-di-sostegno-contro-epidemia/ Sat, 07 Mar 2020 10:02:34 +0000 https://www.pastoreassicurazioni.it/?p=3785 A seguito dei tardivi interventi erogati dallo Stato per salvaguardare le piccole e medie imprese da uno scenario di inevitabile crisi economica, provocato dalla diffusione dell’epidemia da Coronavirus, il mondo assicurativo sta fornendo un’efficace servizio a sostegno delle attività commerciali (bar, negozi, servizi) costrette ad affrontare potenziali e prolungati periodi di indotta mancata produzione. In […]

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A seguito dei tardivi interventi erogati dallo Stato per salvaguardare le piccole e medie imprese da uno scenario di inevitabile crisi economica, provocato dalla diffusione dell’epidemia da Coronavirus, il mondo assicurativo sta fornendo un’efficace servizio a sostegno delle attività commerciali (bar, negozi, servizi) costrette ad affrontare potenziali e prolungati periodi di indotta mancata produzione. In questo scenario di emergenza nazionale, di natura economica, anche Pastore Assicurazioni, non si sottrae dal fornire assistenza e supporto ai propri clienti fornendo una protezione assicurativa mirata a garantire le attività commerciali (bar, negozi, servizi) dalle perdite patrimoniali provocate da eventuale chiusura totale dell’attività riconducibile ad un provvedimento d’urgenza dell’Autorità competente, per contenere l’epidemia da Covid-19.

INDICE

1. POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO PERDITE PATRIMONIALI DA CHIUSURA TOTALE DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE – CAUSA EPIDEMIA COVID-19

2. MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA COVID-19

3. DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE

4. DIRITTI E DOVERI DEL DATORE DI LAVORO


1. POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO PERDITE PATRIMONIALI DA CHIUSURA TOTALE DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE – CAUSA EPIDEMIA COVID-19

In uno scenario di recessione e, di forte contrazione dei mercati finanziari, dovuti alla crisi sanitaria provocata dal Covid-19, i maggiori danneggiati di questo stallo economico sono proprio le PMI.

Non dobbiamo dimentarcare che il nostro tessuto economico è sorretto dalle piccole e medie imprese che rappresentano il motoro essenziale e pulsante della nostra economia.

Al fine di arginare i danni economici a cui l’Italia si appresterà ad andare incontro, con buon margine di certezza, lo Stato ha varato misure per garantire la continuità di esercizio delle attività commerciali, colpite da provvedimenti restrittivi per il contenimentodell’epidemia.

Tali misure, tuttavia, risultano insufficienti e non adattabili ad alcune fasce di mercato che rischiano di rimanenere completamente scoperte di tutele e di garanzie, da parte degli interventi statali di salvataggio economico.

ATTENZIONE!!!!!!

In questo frangente di mancato intervento, un ruolo fondamentale lo sta giocando il mercato assicurativo, con misure rivolte a sostenere famiglie, privati e, per ultime non per ordine di importanza, le attività commerciali.

In merito a quest’ultime, anche Pastore Assicurazioni, non si sottrae dal fornire assistenza e supporto ai propri clienti e, a tutti coloro che risulteranno interessati ad una protezione assicurativa mirata a garantire le attività commerciali (bar, negozi, servizi) dalle perdite patrimoniali provocate da eventuale chiusura totale dell’attività riconducibile ad un provvedimento d’urgenza dell’Autorità competente, per contenere l’epidemia da Covid-19.

Per tutti coloro che fossero interessati a questa soluzione assicurativa (POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI DA EPIDEMIA) potete contattarmi senza impegno seguendo i canali appositamente indicati nel sito (messenger, e-mail e numero di telefono).

2. MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA COVID-19

Dpcm 4 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il 1 marzo 2020 ha adottato un proprio decreto che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.

Il Dpcm è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

Il testo distingue lmisure sulla base delle aree geografiche d’intervento.

  1. Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’)
  2. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona
  3. Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona
  4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza
  5. Misure applicabili sull’intero territorio nazionale

Con l’entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.

Gli articoli 3 e 4 del Dpcm 1° marzo 2020 cessano di produrre effetti con l’entrata in vigore del Dpcm 4 marzo 2020. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3, le misure del Dpcm 4 marzo, ove più resstrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

3. DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI:

Riassumiamo, in questo schema esemplificativo, quali sono i diritti e doveri dei lavoratori:

4. DIRITTI E DOVERI DEL DATORE DI LAVORO

Riassumiamo, in questo schema esemplificativo, quali sono, invece, i diritti e doveri del datore di lavoro:

 


Se sei un imprenditore o hai un’attività commerciale e  desideri avere maggiori informazioni, in merito alla POLIZZA NON STOP puoi Contattarmi senza impegno

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Coronavirus: danno per l’economia globale https://www.pastoreassicurazioni.it/news/2020/03/02/coronavirus-danno-economia-globale/ Mon, 02 Mar 2020 00:45:51 +0000 https://www.pastoreassicurazioni.it/?p=3680 Il nuovo Coronavirus, non costituisce la rappresentazione dell’ira funesta di un’entità astratta e sovrannaturale abbattutasi sul globo terrestre………non viviamo più nel Medioevo (anche se, a quanto pare, qualcuno non ha ancora trovato la sua corretta collocazione spazio-temporale), e quindi, la scienza qualcosa deve aver pure insegnato!!!!!!!!!!!!!! E, difatti, il nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo […]

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Il nuovo Coronavirus, non costituisce la rappresentazione dell’ira funesta di un’entità astratta e sovrannaturale abbattutasi sul globo terrestre………non viviamo più nel Medioevo (anche se, a quanto pare, qualcuno non ha ancora trovato la sua corretta collocazione spazio-temporale), e quindi, la scienza qualcosa deve aver pure insegnato!!!!!!!!!!!!!! E, difatti, il nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. Questo clima di incertezza sta generando panico nella popolazione mondiale, che sta sfociando in manifestazioni di violenza gratuita e di ingiustificata discriminazione nei confronti di alcune etnie. A questo clima di insensata violenza e psicosi collettiva, l’economia globale sta subendo durissimi scossoni che determineranno, a catena e, nel breve termine, situazioni di instabilità dei mercati internazionali, compreso specialmente il nostro traballante sistema economico-produttivo italiano.

INDICE:
MAPPA DI DIFFUSIONE DEL CODIV-19
1. CORONAVIRUS (c.d. COVID-19): RISCHIO BIOLOGICO
1.1. VIRUS E MALATTIA
1.2. SINTOMI DEL CORONAVIRUS
1.3. MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEL CORONAVIRUS
1.4. PREVENZIONE E TRATTAMENTO
1.5. COLLABORAZIONE FRA CITTADINI
1.6. VADEMECUM 10 REGOLE DA SEGUIRE
2. CORONAVIRUS (c.d. COVID-19): RISCHIO ECONOMICO SU SCALA GLOBALE
2.1 DANNI ECONOMICI SU SCALA GLOBALE
2.2. RISK MANAGMENT AZIENDALE
2.3. MISURE CONTENITIVE DEL CORONAVIRUS E DANNI ECONOMICI
2.4. CORONAVIRUS: NON TUTTI I DANNI VENGONO PER NUOCERE
2.5. CONCLUSIONI
MAPPA DI DIFFUSIONE DEL COVID-19

1. CORONAVIRUS (c.d. COVID-19):RISCHIO BIOLOGICO
1.1 VIRUS E MALATTIA

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. 

La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta– e Gammacoronavirus.

 Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni ’60 e sono noti per infettare l’uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi).

Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l’uomo:

  • Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore;
  • Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata). 

Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

1.2 SINTOMI

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

RARAMENTE PUO’ ESSERE FATALE

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

1.3. MODALITA’ DI TRASMISSIONE
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le  goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
  • la saliva, tossendo e starnutendo;
  • contatti diretti personali;
  • le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi;

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

N.B. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

1.4. PREVENZIONE E TRATTAMENTO

UTILIZZO APPROPRIATO DELLE MASCHERINE

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina SOLO SE SOSPETTI DI AVER CONTRATTO IL NUOVO CORONAVIRUS e PRESENTI SINTOMI QUALI TOSSE O STARNUTI o SE TI PRENDI CURA DI PERSONE CON SOSPETTA INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori).

L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

Per ultimo, e non per importanza, l’utilizzo della mascherina non ha alcuna utilità per coloro che hanno avuto il raffredore nel 2009 (!!!!!!). 

La mascherina serve a tenere gli altri al riparo dal contagio delle nostre malattia, non viceversa. 


Nonostante le misure di prevenzione consigliate dal Ministero della Salute, per contrastare il Coronavirus, la nostra classe politica non perde tempo nel cadere vittima di giganteschi e abnormi errori di comunicazione e assoluta immaturità nella gestione di situazioni, dove il buon senso dovrebbe regnare sovrano.

Viviamo in una triste realtà, dove le istanze provenienti dal Ministero della Salute, vengono puntalmente disattese dalla stessa compagine politica, da cui provengono tali misure di prevenzione.

Un simile atteggiamento è solo foriero di panico ingiustificato, specialmente se proveniente dai nostri parlamentari, e ancor di più, da coloro che si professano medici.

È chiaramente il festival dell’assurdo, o se vogliamo il festival del controsenso….e come spesso accade, negli ultimi tempi, la sensazione che serpeggia nell’animo degli elettori è quella di essere rappresentati da individui vestiti continuamente in maschera per festeggiare il Carnevale.

1.5. COLLABORAZIONE FRA CITTADINI

1.6. VADEMECUM: 10 REGOLE DA SEGUIRE

2. CORONAVIRUS (c.d. COVID-19): RISCHIO ECONOMICO SU SCALA GLOBALE

Allontaniamo i riflettori dalla situazione attuale, caratterizzata da una sovraesposizione mediatica di informazioni allarmistiche, generatrici di situazioni di ingiustificato terrore e panico.

In questa sede, focalizzeremo il nostro sguardo su altri fattori, che meritano la stessa identica attenzione riservata al pericolo di diffussione del contagio da Coronavirus, ovvero, i DANNI ECONOMICI SU SCALA GLOBALE che il virus sta provocando alla macroeconomia, e conseguentemente, all’economia locale.

Sia chiaro, in questa sezione, non viene in alcun modo sminuito lo stato di allerta relativo alla diffusione del contagio, difatti, è opportuno osservare pedissequamente le indicazioni offerte dal Ministero della Salute applicando un pò di buon senso, che pare tutti abbiano completamento smarrito.

2.1. DANNI ECONOMICI SU SCALA GLOBALE

Dal punto di vista globale, gli effetti del Coronavirus sono sotto la lente di ingrandimento di tutti.

Basti vedere gli effetti dirompenti della crisi sanitaria, che sta piegando l’intero mondo ad un clima di ingiustificato panico e isteria globale, sulle Borse Globali.

Conti alla mano, la settimana che ci stiamo lasciando faticosamente alle spalle, ha rappresentato per le Borse globali la peggiore settimana dai tempi del crack Lehman del 2008, con ingenti perdite per tutti i principali listini.

Restando in ambito europeo, le Borse Europee hanno bruciato 310 miliardi di euro di capitalizzazioni.

A Milano, il FTSE MIB ha lasciato sul terreno il 3,58%. In significativi calo anche Francoforte (-3,86%), Parigi (-3,38%) e Londra (-3,18%).

Il contagio del coronavirus sui mercati finanziari non ha risparmiato neanche le materie prime quali l’oro, abituale rifugio degli investotori durante i periodi di burrasca sui listini, e il petrolio. 

Gravi e significative ripercussioni si avranno nel settore dell’import ed export, del turismo, del mercato del lusso e specialmente dei servizi (chiusura temporanea di aziende, negozi, scuole, servizi pubblici per limitare il contagio nelle zone colpite).

2.2. RISK MANAGMENT AZIENDALE

La crisi sanitaria ha dimostrato ineluttabilmente l’esigenza, per le aziende italiane, di aggiornare completamente il loro quadro organizzativo/strutturale per arginare e contenere scenari di emergenza che verosimilmente si presenteranno nuovamente nel prossimo futuro (purtroppo).

Le imprese italiane, quindi, dovranno impegnarsi ad adottare policy di risk managment destinata a tutelare i propri lavorati, in vista di futuri scenari di crisi, quali ed esempio:

  • sospendere i viaggi da e per le zone coinvolte dal contagio;
  • evitare la partecipazione a fiere di settore;
  • intrattenere un dialogo costante con il Ministero della Salute, segnalando all’occorrenza casi di potenziale contagio e adozione di misure contenitive e di quarantena;

Fatta questa premessa analizziamo le misure legali, operative e contrattuali che le imprese italiane dovranno osservare per affrontare questi mesi di emergenza sanitaria, con l’ausilio di un grafico esemplificativo:

Il grafico dimostra una serie di misure applicative, a cui devono affiancarsi anche misure di salvaguardia, in caso di giustificata assenza prolungata dai posti di lavoro, mediante l’ausilio di ammortizzatori sociali.

2.3. MISURE CONTENITIVE DEL CORONAVIRUS E DANNI ECONOMICI

La domanda che spesso ci poniamo con maggior frequenza, a cui con la stessa frequenza cerchiamo di fornire una riposta altrettanto valida è la seguente: “Le misure adottate dal Governo, per il contenimento del Coronavirus, erano e sono necessarie a preservare il popolo italiano dalla diffusione del contagio?”

Ebbene, cerchiamo di fornire una risposta o valide ragioni a sostegno del quesito summenzionato.

La prima ragione, ma in senso marcatamete negativo, che viene subito in evidenza è la totale incapacità di coloro che ci rappresentano in Parlamento, di gestire con raziocinio e giudizio, situazioni che esulano dai soliti e ristagnanti dibattiti politici nostrani (riforma della non-prescrizione, riduzione del numero dei parlamentari, riforma sulle intercettazioni).

Le inutili misure di contenimento applicate dal Governo costituiscono l’immagine e somiglianza di una classe politica di filibustieri e arrivisti dediti alla gestione della delicatissima res publica, senza alcuna pianificazione delle conseguenza che le loro azioni possono determinare, al già delicato e lacerato tessuto connettivo economico italiano.

Scelte dettate da un puro spirito populista hanno decretato il nostro triste primato nel mondo, di paese con il più alto tasso di focolai di contagio, secondo soltanto alla Cina. Primato che ci sta affassando economicamente e che ci sta portando ad una profonda recessione, delle cui dimensioni ci renderemo conto solo a distanza di mesi.

Inutili sono gli sforzi per rilanciare il turismo (gravato da una pioggia di disdette) e, altrattanto svuotate di alcun fondamento logico sono le parole pronunciate dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in merito ai presunti “margini di bilancio” per intervenire in aiuto delle piccole e medie imprese enormemente danneggiate, dalle confusionarie misure di sicurezza adottate dal Governo attuale.

La domanda che forse dovremmo porci è la seguente: “Esiste un’efficace cura o un efficace vaccino contro le sgangherate politiche poste in essere dalla nostra classe politica?”

2.4. CORONAVIRUS: NON TUTTI I DANNI VENGONO PER NUOCERE

Studiando la storia si apprendeva che le situazioni di profonda trasformazione sociali ed economiche susseguitesi nei corso dei secoli fossero provocate dalle guerre e dalle crisi economiche.

Nell’era moderna (o nuovo millenio, come è più preferibile), a quanto pare, le guerre e le crisi economiche sono state sostituite dal riscaldamento globale e dalle pandemie.

Dinanzi ad una crisi su larga scala provocata dalla diffusione del contagio da Coronavirus, al netto della profonda recessione economica che ne deriverà in tutti i continenti del mondo, bisogna trarre alcuni aspetti fondamentali, di cui l’Italia, si spera ne farà tesoro per il futuro:

  • in primo luogo, investire maggiori risorse per il lavoro da remoto (c.d. smart working), che in questi momenti di profonda emergenza ha aiutato le aziende italiane nel contenere i maggiori danni provocati dallo stop della produzione, indotto dal rischio di contenimento del coronavirus. Come appare evidente, tale misura adottata dalle aziende tencologicamente più avanzate ed, in linea con i tempi moderni, ha concretamente dimostrato che il lavoro remoto è una misura assolutamente valida e di immediata applicazione, anche al di fuori di scenari di emergenza e crisi mondiale. È necessario, pertanto, slegarsi dai classici e rigidi modelli di lavoro fisso, propendendo invece, per forme contrattuali più flessibili sia sotto il profilo spazio-temporale, che organizzativo;
  • in secondo luogo, gestire in maniera più sistematica e prudente le risorse economiche da destinare per il rilancio economico nazionale, senza farsi abbagliare da spinte e correnti marcatamente populiste. Prima in classifica per record negativo di mala gestio delle risorse summenzionate rimane l’introduzione del c.d. REDDITO DI CITTADINANZA, che ha permesso bonus a manica larga per stimolare la cultura del non lavoro svuotando, in maniera dissenata le casse dello Stato, per interventi di sostegno enconomico per le imprese che hanno subito chiusure e cancellazioni provocate dalla crisi sanitaria nazionale; 
2.5. CONCLUSIONI

Il Coronavirus (c.d. Covid-19) ha messo a nudo la totale incapacità e impreparazione dei sistemi produttivi, di fronteggiare situazioni di crisi mondiale sfruttando le innovazioni tecnologie, già da tempo ben oleate e funzionali in situazioni di emergenza.

La diffusione del contagio da Coronavirus ha, inoltre, portato all’attenzione di tutti un dato di fatto: la natura è imprevedebile e i rischi e le sfide che dovremo fronteggiare, nell’immediatezza, e i le nuove generazioni, nel futuro, costituiranno le basi per un radicale cambiamento dei sistemi e dei processi organizzativi aziedali di gestione del rischio (c.d. risk managment).

Com’era evidente, in queste situazioni di allarme su larga scala, l’errata informazione (merito anche della cattiva informazione mediatica e politica) e l’insensato allarmismo e l’abbandono prematuro di qualsiasi condotta guidata dal buon senso hanno determinato situazioni di inacettabile emarginazione e ghettizzazione nei confronti di alcune etnie e popoli che hanno avuto la “sfortuna” di fronteggiare, per primi, la diffusione di diversi focalai di contagio. 

L’Italia, destinata da sempre a primeggiare al livello internazionale, sia nel bene che nel male, ha dovuto e sta fronteggiando una situazione di contenimento del virus con estrema reattività.

Un dovuto encomio e un’incondizionata gratitudine dev’essere riconosciuto alla sanità pubblica, per gli enormi sforzi e il costante impegno profuso, per contenere il Coronavirus, soprattutto a fronte dei deficitari mezzi e delle inadeguate strutture, nelle quali, i nostri medici sono costretti ad operare giornalmente.

Concludendo, il processo di digitalizzazione, di cui l’Italia detiene un triste posizionamento europeo (terz’ultimi in Europa per competenze tecnologiche), delle infrastrutture, delle attività produttive e delle aziende, deve rappresentare l’obiettivo principale a cui protendere per un’evoluzione organizzativa della forza-lavoro, prescindendo da scenari di emergenza climatica o di crisi sanitaria. 

È necessario cambiare radicalmente mentalità abbracciando il progresso tecnologico (es. smart working) e, chi tarderà a fare il grande passo sarà destinato a rimanere fermo al punto di partenza.

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Rc auto familiare 2020: vantaggi e criticità https://www.pastoreassicurazioni.it/news/2020/02/19/rc-auto-familiare-2020-vantaggi-e-criticita/ https://www.pastoreassicurazioni.it/news/2020/02/19/rc-auto-familiare-2020-vantaggi-e-criticita/#comments Wed, 19 Feb 2020 02:19:42 +0000 https://www.pastoreassicurazioni.it/?p=3641 La manovra fiscale 2020 ha determinato la modifica dell’art. 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. Quali sostanziali modifiche ha apportato la modifica dell’art. 134, comma 4-bis?  Con l’introduzione dell’Rc Auto familiare 2020, l’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di […]

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La manovra fiscale 2020 ha determinato la modifica dell’art. 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. Quali sostanziali modifiche ha apportato la modifica dell’art. 134, comma 4-bis?  Con l’introduzione dell’Rc Auto familiare 2020, l’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 ANNI, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

INDICE:

1. QUADRO NORMATIVA NAZIONALE

2. NOVITÀ NORMATIVE

3. STRUTTURA DELLA RIFORMA

4. APPLICAZIONE DEL MALUS AL BONUS FAMILIARE

5. CRITICITÀ DELLA c.d RC AUTO FAMILIARE

6. CONCLUSIONI

__________________________
1. QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

L’articolo 134, comma 4-bis, CAP è stato recentemente modificato dall’articolo 55-bis, comma 1 del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (cd. DL Fiscale).

Il “DL Fiscale” è stato poi convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

L’articolo 55-bis, comma 2, del sopra menzionato decreto prevede inoltre una disciplina intertemporale per i contratti in corso, stabilendo che per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “DL Fiscale” le disposizioni novellate si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti.

Le nuove previsioni troveranno applicazione dal 16 febbraio 2020, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 (cd. DL Milleproroghe), fatta salva l’eventualità che nell’ambito del relativo procedimento di conversione in legge l’articolato sia oggetto di eventuali interventi di modifica.

2. NOVITA’ NORMATIVE

Si riporta di seguito, a fini di maggiore chiarezza, il testo dell’articolo 134, comma 4-bis, CAP, come recentemente novellato:

«L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

3. STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

Quali sostanziali innovazioni ha apportato la modifica dell’art. 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private, rispetto alla Legge Bersani?

  • è possibile trasferire la classe di merito anche tra veicoli appartenenti a tipologie diverse: per esempio da auto a moto (e viceversa), oppure da auto a furgone (e viceversa) oppure da moto a furgone etc;
  • è possibile acquisire la classe di merito maturata su un altro veicolo di proprietà o di proprietà di un familiare stabilmente convivente, sia quando si assicura un veicolo appena acquistato, sia in fase di rinnovo di una polizza esistente. In quest’ultimo caso (rinnovo) l’attestato di rischio non deve includere sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni.

_____________

Cosa si intende per familiare convivente?

Per familiare stabilmente convivente si intende un familiare presente nello stesso stato di famiglia.

_____________

Devo rinnovare la mia polizza ma l’attestato di rischio che ho maturato include uno o più sinistri negli ultimi 5 anni: posso acquisire una classe di merito più favorevole?

No, in fase di rinnovo di una polizza Rc Auto non è possibile ereditare la classe di merito di un altro veicolo di tua proprietà o di proprietà di un familiare convivente se l’attestato di rischio del veicolo che stai assicurando (fase di rinnovo) presenta uno o più sinistri negli ultimi cinque anni.

_____________

Ci sono limiti di utilizzo della nuova Rc Auto familiare?

No, non ci sono limiti: puoi usufruire dell’Rc Auto familiare ed ereditare la classe di merito ogni volta in cui i requisiti richiesti vengono soddisfatti.

_____________

Rispetto alla Legge Bersani ci sono quindi nuove opportunità di acquisire una classe di merito più conveniente?

Sì, l’Rc Auto familiare estende i requisiti richiesti dalla Legge Bersani e offre maggiori opportunità di acquisire una classe di merito più conveniente in fase di rinnovo di una polizza per chi:

  • in passato ha assicurato un veicolo in classe 14 perché non aveva i requisiti richiesti della Legge Bersani: per esempio la classe di merito più conveniente era collegata ad un veicolo appartenente di una tipologia diversa.
  • recentemente ha cambiato stato di famiglia ed i nuovi componenti del nucleo famigliare possiedono veicoli con una classe di merito più vantaggiosa.

______________

Posso acquisire la classe di merito da un veicolo con polizza temporaneamente sospesa?

No, è possibile acquisire la classe di merito solo da veicoli regolarmente assicurati con polizze attive.

4. APPLICAZIONE DEL MALUS AL BONUS FAMILIARE

Nel meccanismo di bonus familiare, esteso a veicoli diversi e previsto anche in caso di rinnovo delle polizze, viene introdotto anche il malus, come in ogni altro contratto di assicurazione automobilistica.

L’emendamento introdotto in extremis dal dem Claudio Mancini, all’interno del DL Milleproroghe, difatti, non solo ha determinato il mancato slittamento delle riforma riguardante il tanto discusso bonus familiare, ma ha contribuito, seppur in minima parte, a requilibrare quello che sarebbe stato, altrimenti, un sistema esposto a non pochi rischi di disparità di trattamento tra assicurati.

Vediamo nel dettaglio, come funziona nello specifico il meccanismo del malus, all’interno dell’Rc Auto familiare 2020:

 All’articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:

«4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a € 5.000,00, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall’Ivass ai sensi del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell’assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizionidi cui al comma 4-bis nella versione in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall’articolo 55-bis,comma 1 lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2019,n. 124»

Dal contenuto dell’emendamento summenzionato si può trarre un importante considerazione:

  • nel caso in cui il beneficiario del bonus familiare con veicolo di diversa tipologia (presumibilmente moto o motorino), causi un incidente con danni superiori a € 5.000,00, potrà subire alla successiva stipula – solo lui e non gli altri familiari un declassamento di 5 classi di merito.
5. CRITICITÀ DELLA c.d. RC AUTO FAMILIARE:

L’introduzione, nel corpo normativo assicurativo, della c.d “Rc Auto familiare” ha creato scompiglio e più che comprensibili malumori da parte degli addetti ai lavori.

I problemi di fondo che alimentano le critiche incessanti rivolte, alle modifica dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni Private, sono riconducibili ad una netta superficialità con la quale è stata affrontato, il quadro di riforma della c.d. “Rc Auto familiare”, nella sua interezza.

Una riforma, dapprima nata per creare equità e garantire risparmio nei confronti delle famiglie italiane, si è rivelata successivamente, una strategia politica orientata nel salvaguardare la permanenza sulle “poltrone”, di una classe politica ormai in serio affanno (e alla deriva).

Ma al netto dei giochi di potere posti alla base di questa claudicante riforma, le maggiori critiche sono incentrate su una serie di problematiche, di carattere tecnico-normativo, che andranno a danneggiare tutta la platea dei consumatori, a lungo termine.

Quali sono i maggiori problemi che si riscontreranno a lungo termine?

In primo luogo, dobbiamo rammentare, con maggior eco e fermezza, specie in questa sede, che il sistema assicurativo poggia le sue solide basi sul concetto del rischio.

Maggiore è l’esposizione al rischio a cui è soggetto l’assicurato/contraente, maggiori saranno le probabilità che, quel determinato rischio venga assorbito dalla Compagnia assicurativa.

La maggiore esposizione al rischio di un assicurato/contraente, determina conseguentemente, l’applicazione di premio assicurativo, giustamente commisurato al maggior rischio di cui l’assicuratore dovrà farsi carico, specie in fase di indennizzo del danno.

Detto ciò, soffermiamoci su un passaggio fondamentale della riforma dell’Rc Auto familiare:

  • possibilità trasferire la classe di merito anche tra veicoli appartenenti a tipologie diverse: per esempio da auto a moto (e viceversa), oppure da auto a furgone (e viceversa) oppure da moto a furgone etc;

Come si evince agevolmente, dal passaggio summenzionato, durante la fase di stesura della riforma, l’intento perseguito dal legislatore era orientato al raggiungimento di uno specifico obiettivo: tutelare il potere di acquisto delle famiglie italiane, con un sostanziale decremento del premio assicurativo applicato sul parco veicolare familiare.

Un intento perseguito dal nostro arguto legislatore sicuramente encomiabile, ma che si scontra sonoramente con due grosse limitazioni applicative:

  • l’aperture delle maglie restrittive imposte dalle Legge Bersani L. 40/2007, determina una sostanziale agevolazione per famiglie più abbienti, con nutrito parco auto, a discapito delle famiglie monoauto, in barba al principio di equità sociale, più volte sbandierato;
  • viene completamente sdoganato il concetto di rischio e l’importanza di preservare un sistema di premialità, rivolto a garantire l’applicazione di tariffe agevolate per guidatori più virtuosi, e penalizzazioni per coloro che non si conformano al rispetto della normativa regolata dal codice della strada;

In ordine a quest’ultimo passaggio (accantonamento del principio di premialità), con un colpo di spugna, viene cancellato, senza troppe remore, un sistema complesso e stratificatosi nel corso degli anni, che già in passato aveva subito seri contraccolpi, con l’introduzione della Legge Bersani.

Allo stato pratico, con il superamento del limite precedentemente in vigore, il proprietario di uno scooter o di un motociclo (di prima immatricolazione o voltura), potrà ereditare la classe di merito di un proprio familiare convivente, senza che ciò comporti una corretta regolazione del premio applicata ad un rischio DECISAMENTE maggiore, se parametrato con il rischio legato alla circolazione di un veicolo su quattroruote.

6. CONCLUSIONI

Un simile scenario, non potrà che determinare un consequenziale aumento generalizzato delle tariffe RCAuto applicate dalle Compagnie assicurative, per contenere un’elevata esposizione al rischio, a fronte di premi assicurativi di ingresso decisamente più bassi (SPROPORZIONE FRA PREMIO APPLICATO RIBASSATO / ELEVATO RISCHIO DI SINISTRO).

In questi casi, non possiamo che affidare ai posteri l’ardua sentenza!!!

 

 

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Agevolazioni fiscali nelle polizze assicurative https://www.pastoreassicurazioni.it/news/2020/01/27/agevolazioni-fiscali-nelle-polizze-assicurative/ Mon, 27 Jan 2020 23:02:56 +0000 https://www.pastoreassicurazioni.it/?p=3462  Le agevolazioni fiscali, nell’ambito del bilancio familiare o aziendale, costituiscono un aspetto di rilevante importanza per ridurre il peso delle imposte. In quest’ottica di utilità sociale, anche i premi versati per alcune polizze assicurative o soluzioni previdenziali danno origine a significativi vantaggi fiscali. In merito a quest’ultima considerazione, è opportuno ricordare che, le polizze assicurative […]

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 Le agevolazioni fiscali, nell’ambito del bilancio familiare o aziendale, costituiscono un aspetto di rilevante importanza per ridurre il peso delle imposte. In quest’ottica di utilità sociale, anche i premi versati per alcune polizze assicurative o soluzioni previdenziali danno origine a significativi vantaggi fiscali. In merito a quest’ultima considerazione, è opportuno ricordare che, le polizze assicurative assolvono ad un importante ruolo sociale, poiché sono orientate non solo ad assorbire i rischi inerenti la vita quotidiana, ma anche, garantire la protezione della persona e della propria famiglia, del risparmio e la costruzione mirata della propria previdenza complementare. Vediamo assieme quali sono gli strumenti assicurativi che offrono importanti agevolazioni fiscali.

INDICE:
1) AGEVOLAZIONI FISCALI;
2) TEMPI E MODI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
3) DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI: QUALI SONO LE DIFFERENZE?
3.1. DEDUZIONI FISCALI
3.2. DETRAZIONI FISCALI
4) ELENCO DELLE DEDUZIONI FISCALI IN AMBITO ASSICURATIVO:
4.1. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
5) ELENCO DELLE DETRAZIONI FISCALI IN AMBITO ASSICURATIVO:
5.1. Polizze di non autosufficienza (LTC= Long Term Care)
5.2 Polizze Temporanee Caso Morte (TCM) e Polizze Miste
5.3 Polizze Infortuni
5.4 Polizze infortuni del conducente (NON VEICOLO)
5.5 Polizze catastrofali (Terromoto, alluvioni)
6) CHI PUO’ BENEFICIARE DELLE POLIZZE DETRAIBLI?

1) AGEVOLAZIONI FISCALI:

Le agevolazioni fiscali concorrono ad alleggerire il carico fiscale netto del contribuente e sono utili per favorire l’acquisto di vari beni e servizi tra cui polizze assicurative. Anche in questo caso il legislatore italiano vuole favorire l’acquisto di una polizza da parte dei cittadini per mettere al sicuro il proprio futuro o quello della propria famiglia e, tramite le agevolazioni fiscali, alleggerire la spesa, riducendo di fatto il premio annuale da versare.

In una società come quella odierna caratterizzata dal costante aumento dell’aspettativa di vita è necessario investire sulla serenità futura puntando, per esempio, su una polizza in grado di assicurare una rendita in caso di non autosufficienza, oppure scegliendo una polizza utile in caso di infortunio o, ancora, un fondo pensione per garantirsi un certo grado di benessere anche in vecchiaia. 

2) TEMPI E MODI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI:

Le agevolazioni fiscali entrano in campo in occasione della dichiarazione dei redditi e servono per calcolare le imposte annuali a carico del contribuente. È dunque necessario precisare che per beneficiare delle agevolazioni fiscali, già a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi, occorre stipulare la polizza e pagare i relativi premi entro la fine dell’anno.

3) DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI: QUALI SONO LE DIFFERENZE?

In Italia le agevolazioni fiscali possono presentarsi sotto forma di deduzioni o di detrazioni fiscali; entrambe concorrono, anche se in modo diverso, a ridurre il carico fiscale che ogni anno pesa sul contribuente, in fase di dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo che tale dichiarazione è relativa ai redditi eventualmente conseguiti nel corso dell’anno precedente (nel 2020, per esempio, si dichiarano i redditi conseguiti nel 2019).

Prima di affrontare nello specifico la differenza che sussiste fra deduzione e detrazione fiscale soffermiamoci brevemente sul concetto di reddito imponibile.

La base imponibile o reddito imponibile è il reddito che verrà effettivamente tassato.

Questo reddito è diverso dal reddito effettivamente percepito nell’anno, in quanto al reddito totale vanno sottratte le deduzioni previste dallo Stato, come le ritenute previdenziali e assistenziali e altri redditi (per esempio gli assegni periodici al coniuge o i contributi a previdenza complementare).

Nella prassi economica, per determinare il reddito IRPEF possiamo utilizzare la seguente formula:

REDDITO SOGGETTO IRPEF:

REDDITO COMPLESSIVO – DEDUZIONI = REDDITO IMPONIBILE / su cui viene applicata l’aliquota fiscale (APPLICAZIONE SCALA ALIQUOTE) > IMPOSTA LORDA – DETRAZIONI = IMPOSTA NETTA

Reddito soggetto IRPEF
FONTE: https://www.albanesi.it

Dopo aver introdotto l’argomento relativo al concetto di base imponibile vediamo adesso la differenza che intercorre fra deduzione e detrazione fiscali.

3.1. DEDUZIONI FISCALI:

Per deduzione fiscale si intende la diminuzione del reddito imponibile sul quale si devono applicare le aliquote crescenti IRPEF, calcolate in base alla capacità del contribuente di produrre reddito.

ESEMPIO:

Il sig. Rossi è un lavoratore con un reddito annuo complessivo pari ad € 22.000,00.

In questo caso verserà allo Stato un’imposta lorda IRPEF pari ad € 5.340,00.

Per poter calcolare la pressione fiscale a cui è soggetto il sig. Rossi è necessario applicare al reddito imponibile, le aliquote crescenti per scaglioni di reddito, così da determinare l’imposta da pagare.

Per effettuare questo calcolo bisogna rifarsi a tale schema:

Partendo dalla considerazione che il sig. Rossi produce un reddito complessivo pari ad € 22.000,00 dobbiamo procedere al seguente calcolo:

1. SCAGLIONE DI REDDITO: 15.000 x 23% = € 3.450,00;

2. SCAGLIONE DI REDDITO: la parte di reddito riferita al II° scaglione (€ 22.000,00 – € 15.000,00 = € 7.000,00) viene tassata al 27%, e quindi, € 7.000,00 x 27% = € 1.890,00;

Imposta lorda IRPEF: € 3.450,00 + € 1.890,00 = € 5.340,00

Se il sig. Rossi avesse versato, in un fondo pensione, un contributo annuale pari ad € 2.400,00, cosa sarebbe accaduto?

Il versamento volontario della contribuzione alla previdenza complementare quali vantaggi fiscali avrebbe garantito?

Vediamolo insieme:

Al reddito complessivo pari ad € 22.000,00 sottraiamo la contribuzione alla previdenza complementare, pari ad € 2.400,00.

La base imponibile su cui calcolare l’imposta lorda IRPEF ammonterà, pertanto, ad € 19.600,00.

Procediamo con il calcolo che abbiamo visto in precedenza:

1. SCAGLIONE DI REDDITO: € 15.000 x 23% = € 3.450,00;

2. SCAGLIONE DI REDDITO: la parte di reddito riferita al II° scaglione (€ 19.600,00 – € 15.000,00 = € 4.600,00) viene tassata al 27%, e quindi, € 4.600,00 x 27% = € 1.242,00;

IMPOSTA LORDA: € 3.450,00 + € 1.242,00 = € 4.692,00

Effettuato questo calcolo l’imposta da versare sarà pari ad € 4.692,00, con un risparmio fiscale pari ad € 648,00 (€ 5.340,00 – € 4.692,00).

IMPORTANTE: Il reddito viene scomposto in tante parti quanti sono gli scagioni compresi nel suo ammontare, pertanto, lo stesso procedimento ad aliquota progressiva dovrà essere utilizzato anche per un reddito imponibile superiore ad € 22.000.

ESEMPIO: Prendiamo in considerazione un reddito complessivo pari ad € 55.000,00.

Calcoliamo l’aliquota progressiva IRPEF:

1. SCAGLIONE DI REDDITO: € 15.000 x 23% = € 3.450,00;

2. SCAGLIONE DI REDDITO: € 28.000,00 – € 15.000,00 = 13.000,00 x 27% = € 3.510,00;

3. SCAGLIONE DI REDDITO: € 55.000,00 – € 28.000,00 = 27.000,00 x 38% = € 10.260,00;

Al termine di questo calcolo l’imposta lorda da versare sarà pari ad € 17.220,00 (€ 3.450 + € 3.510,00 + € 10.260,00).

3.2. DETRAZIONI FISCALI:

Per detrazione fiscale, invece, si intende la sottrazione di un importo dall’imposta lorda e, quindi, consiste essenzialmente nella sottrazione dei costi detraibili dopo aver calcolato il reddito imponibile e l’imposta da versare.

ESEMPIO:

Il signor Rossi è un contribuente con reddito annuo lordo di € 30.000,00.

Nell’ipotesi che non abbia onere deducibili, il signor Rossi calcolerà e pagherà l’Irpef su una base imponibile di 30.000,00 pari al suo reddito lordo ed otterrà un’Irpef statale lorda di € 7.720,00.

1. SCAGLIONE DI REDDITO: € 15.000,00 x 23% = € 3.450,00;

2. SCAGLIONE DI REDDITO: € 28.000,00 – € 15.000,00 = € 13.000,00 x 27% = € 3.510,00

3. SCAGLIONE DI REDDITO: € 30.000,00 – € 28.000,00 = € 2.000,00 x 38% = € 760,00

Imposta lorda IRPEF: € 7.720,00.

Sostenendo un onere di € 2.000,00 euro detraibile per il 19%, il signor Rossi beneficerà di una detrazione di € 380,00 euro pagando così un’Irpef statale netta di € 7.340 euro (€ 7.720,00€ 380,00).

4) ELENCO POLIZZE FISCALMENTE DEDUCIBILI:
Detraibilità fiscale
FONTE: Foto di Frantisek Krejcida Pixabay

Per quanto concerne le deduzioni fiscali, in ambito assicurativo, l’unico strumento progettato per garantire un sostanziale alleggerimento della base imponibile, e quindi, un’importante agevolazione fiscale, su cui andrà applicata l’imposta lorda IRPEF è costituito dalla previdenza complementare (PIANI PENSIONISTICI PREVIDENZIALI – PIP / FONDI APERTI).

Verifichiamo, allo stato attuale, l’età pensionabile 2020 servendoci del seguente grafico:

Requisiti pensione 2020
FONTE: https://www.pensionioggi.it/pensioni

La previdenza complementare, oltre a garantire un importante meccanismo di sostegno di indiscussa utilità sociale (integrazione della pensione pubblica), rappresenta allo stesso tempo, uno strumento da cui derivano importanti vantaggi fiscali.

Per completezza di argomentazioni vediamo assieme un esempio esemplificativo:

Il sig. Rossi è un lavoratore con un reddito annuo complessivo pari ad € 50.000,00.

In questo caso verserà allo Stato un’imposta lorda IRPEF pari ad € 15.320,00.

Per poter calcolare la pressione fiscale a cui è soggetto il sig. Rossi è necessario applicare al reddito imponibile, le aliquote crescenti per scaglioni di reddito, così da determinare l’imposta da pagare.

Per effettuare questo calcolo bisogna rifarsi a tale schema:

Scaglioni IRPEF validi al 2019
Reddito annuo lordo Aliquota marginale
IRPEF 2019
Fino a € 15.000,00 23%
da € 15.001,00 a € 28.000,00 27%
da € 28.001,00 a € 55.000,00 38%
da € 55.001,00 a € 75.000,00 41%
oltre € 75.000,00 43%

Partendo dalla considerazione che il sig. Rossi produce un reddito complessivo pari ad € 50.000,00 dobbiamo procedere al seguente calcolo:

SCAGLIONE DI REDDITO: € 15.000 x 23% = € 3.450,00;

SCAGLIONE DI REDDITO: €28.000,00 – € 15.000,00 = € 13.000,00 x 27% = € 3.510,00;

SCAGLIONE DI REDDITO: € 50.000,00 – 28.000,00 = € 22.000,00 x 38% = € 8.360,00;

Imposta lorda IRPEF: € 15.320,00.

Se il sig. Rossi avesse versato, in un fondo pensione, un contributo annuale pari ad € 5.000,00 (ricordiamo che il limite massimo di deducibilità è pari ad € 5,164,57) cosa sarebbe accaduto?

Il versamento volontario della contribuzione alla previdenza complementare quali vantaggi fiscali avrebbe garantito?

Vediamolo insieme:

Al reddito complessivo pari ad € 50.000,00 sottraiamo la contribuzione alla previdenza complementare, pari ad € 5.000,00.

La base imponibile su cui calcolare l’imposta lorda IRPEF ammonterà, pertanto, ad € 45.000,00.

Procediamo con il calcolo che abbiamo visto in precedenza:

1) SCAGLIONE DI REDDITO: € 15.000,00 x 23% = € 3.450,00;

2) SCAGLIONE DI REDDITO: € 28.000,00 – € 15.000,00 = € 13.000,00 x 27% = € 3.510,00;

3) SCAGLIONE DI REDDITO: € 45.000,00 – € 28.000,00 = € 17.000,00 x 38% = € 6.460,00;

Imposta lorda IRPEF: € 3.450,00 + € 3.510,00 + € 6.460,00 =  € 13.420,00.

Effettuato questo calcolo l’imposta da versare sarà pari ad € 13.420,00, con un risparmio fiscale pari ad € 1.900,00 (€ 15.320,00 – € 13.420,00).

Reddito annuo complessivo di 50.000 Euro
Totale tasse da pagare € 15.320,00
Contributi annui versati al fondo pensione € 5.000,00
Tasse da pagare dopo la deduzione fiscale € 13.420,00
Risparmio fiscale

€ 1.900,00

5) ELENCO POLIZZE FISCALMENTE DETRAIBILI:
5.1. POLIZZE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (LTC = LONG TERM CARE):
Long Term Care (polizza autosufficienza)
FONTE: Foto di Steve Buissinne da Pixabay

Descrizione prodotto assicurativo: copertura assicurativa pensata contro il rischio di perdita dell’autosufficienza, ovvero in caso di incapacità di svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, quali ad Es.

  • muoversi, ovvero alzarsi e mettersi a letto/sedia;
  • lavarsi e mantenere un livello ragionevole di igiene personale;
  • vestirsi e svestirsi;
  • bere e mangiare autonomamente;
  • essere continenti;
  • capacità di parola o di udito;

Agevolazioni fiscali: Per i premi di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, viene parimenti riconosciuta annualmente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF, nella misura del 19% dei premi stessi, per un importo complessivamente non superiore ad € 1.291,14.

ESEMPIO PRATICO: Supponiamo che Tizio, età 40 anni, abbia versato un premio pari ad € 800,00 per la garanzia contro la non autosufficienza.  La quota detraibile sarà, pari al 19% di € 800,00, ovvero pari a € 152,00.

Se, invece, il premio annuo versato da Tizio ammontasse, ad esempio, a € 1.500,00, la quota detraibile sarà comunque calcolata sull’importo massimo di € 1.291,14; ciò, implica, pertanto, che l’importo massimo detraibile per questo tipo di polizze sarà il 19% di € 1291,14 euro, ovvero € 245,31.

5.2. POLIZZE VITA CASO MORTE (TCM=TEMPORANEA CASO MORTE) E POLIZZE MISTE:
Polizza caso morte o miste
FONTE: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Descrizione prodotto assicurativo (TCM): garantisce al beneficiario/i un capitale, in caso di decesso dell’assicurato se avviene entro un periodo di tempo prefissato > N.B. La temporanea caso morte non ha lo scopo di garantire un accumulo di risparmio, ma garantire una protezione, pertanto, se al termine del contratto non si è verificato il decesso dell’assicurato, i premi corrisposti restano acquisiti alla Compagnia.

Descrizione prodotto assicurativo (MISTE):  Si tratta di un’assicurazione che integra in un unico contratto due prestazioni:

  •  pagamento di un capitale o di una rendita all’assicurato o al beneficiario ad una data scadenza se l’assicurato è ancora in vita;
  • corresponsione di una capitale al beneficiario in caso di decesso;

Agevolazioni fiscali: Per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante viene riconosciuta annualmente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi, per un importo complessivamente non superiore a € 530,00.

DETRAZIONE FISCALE MASSIMA: € 100.70 (€ 530,00 x 19%)

Nel caso di polizze miste, stipulate o rinnovate dal 2001, che prevedono la copertura in caso di morte, permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza e riscatto, la parte di premio che può fruire della detrazione d’imposta è solo la quota riferibile al rischio di morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.

5.3. POLIZZE INFORTUNI:
Polizze Infortuni
FONTE: Foto di Stefan Schranz da Pixabay

Descrizione prodotto assicurativo: per infortunio si intende l’evento dovito a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, invalidità permanente oppure una invalidità temporanea.

Dal 1° gennaio 2001, se il contratto ha per oggetto il rischio di morte (erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte) o di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante).

PRECISAZIONE: Come già ribadito, in caso di contratti “misti” che possono prevedere l’erogazione della prestazione sia in caso di morte, sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto, o in caso di riscatto anticipato, il premio detraibile è solamente quello riferibile al rischio morte (che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa).

Ai fini della detrazione dei premi coprono il rischio di una invalidità permanente superiore al 5% o rischi di invalidità permanente inferiori, il premio è detraibile solo per la parte riferibile al rischio di invalidità non inferiore al 5% (anche in questo caso è necessario che la quota di premio sia indicata, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, dall’impresa di assicurazione).

Agevolazioni fiscali: Per i premi di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante viene riconosciuta annualmente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi, per un importo complessivamente non superiore a € 530,00.

Ciò significa NON che la detrazione massima annua sarà di € 530, ma che l’importo massimo sul quale può essere applicata la detrazione del 19% è di € 530,00 annui.

Da un rapido calcolo, quest’ultima specifica fa facilmente comprendere come la detrazione massima annua sarà, allora di 100,70 euro (ovvero il 19% di € 530,00).

ESEMPIO PRATICO: Supponiamo che Tizio abbia decido di stipulare, ad una assicurazione sulla vita, con un premio annuo di € 250,00. Quando si troverà a presentare la dichiarazione dei redditi, otterrà, per il versamento di questo premio assicurativo una detrazione fiscale di € 47,50 (€ 250,00 x 19% = € 47,50).

Le somme corrisposte, in caso di decesso o invalidità permanente dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta sulle successioni.

Dal 2016 è stato elevato da € 530,00 a € 750,00 l’importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte.

Se nel contratto di assicurazione sono indicati più beneficiari e uno dei quali ha una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di € 750,00.

5.4. POLIZZE INFORTUNI DEL CONDUCENTE STIPULATE SULLA PERSONA E NON SUL VEICOLO:
Polizza Infortuni del conducente (veicolo)
FONTE: Foto di Marcel Langthim da Pixabay

Descrizione del prodotto assicurativo: La copertura assicurativa vale per gli infortuni che il conducente subisce a causa dell’uso del veicolo dal momento in cui vi sale, al momento in cui ne discende, nonchè mentre attende in caso di fermata del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

PRECISAZIONE: Nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio in quanto il soggetto assicurato non è individuato e può essere un qualsiasi conducente del veicolo.

Per essere più precisi, la polizza infortuni da circolazione può interessare due distinte aree di protezione:

a) tutelare il conducente del veicolo identificato, e quindi, la polizza andrà a proteggere qualsiasi conducente del veicolo indicato in polizza (ESEMPIO: Sono proprietario di un veicolo TG. ER190SA, ad uso familiare e decido di stipulare una polizza infortuni che protegga i conducenti che si trovino alla guida del veicolo identificato in polizza, in caso di danni fisici legati alla circolazione del veicolo);

b) tutelare il conducente inteso come persona fisica e, quindi, proteggere il soggetto identificato in polizza a prescindere da quale sia il veicolo sul quale si trova a bordo (ES. per esigenze lavorative conduco diversi mezzi intestati alla mia azienda. Poiché ho interesse a proteggere la mia incolumità, in caso di un sinistro stradale, ho deciso di stipulare una polizza infortuni personale. Con tale soluzione assicurativa, ho la garanzia di essere protetto durante la circolazione stradale, a prescindere da quale sia il veicolo che andrò a condurre).

Detto ciò, con specifico riferimento a quanto stabilito nella lett. b), il conducente deve poter essere identificato in modo nominativo e la detrazione non è possibile se l’elemento di determinazione del rischio è il veicolo, attraverso la targa, essendo in questo caso la garanzia a favore di qualunque conducente abilitato alla conduzione del veicolo stesso.

Agevolazioni fiscali: Dal punto di vista fiscale valgono le stesse identiche regole per le polizze infortuni, pertanto, per i premi di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante viene riconosciuta annualmente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi, per un importo complessivamente non superiore a € 530,00.

5.5. POLIZZE CASA E GLOBALE FABBRICATI CONDOMINIALI, RELATIVAMENTE AL PREMIO VERSATO PER LA PROTEZIONE DELL’IMMOBILE CONTRO EVENTI CATASTROFALI:
Polizza Terremoto
FONTE: Foto di Angelo Giordano da Pixabay

Descrizione del prodotto assicurativo: protegge l’immobile e il contenuto,  con una importante tutela economica, al verificarsi di eventi catastrofali, quali terremoto, alluvione ed inondazione o allagamento. Costituisce, pertanto, una risposta concreta alle esigenze di protezione legate alle peculiarità del nostro territorio altamente esposto alle calamità naturali.

Dal 1° gennaio 2018, per le sole polizze Casa e Globale Fabbricati condominiali, è possibile (grazie all’Art. 15 del TUIR, lettera f-bis) la detrazione di un importo pari al 19%, senza alcun limite di detraibilità applicato, degli oneri sostenuti per i premi di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (alluvione e terremoto) stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Il beneficio fiscale spetta solo al contraente di polizza, per tutte le polizze stipulate nell’annualità, anche in caso di più abitazioni.

Il premio deve riguardare un immobile ad uso abitativo, a prescindere che sia l’abitazione principale o una seconda casa e le relative pertinenze.

La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza. Per le unità in condominio, la quota di premio detraibile è comunicata dall’amministratore di condominio.

Rientrano fra le polizze detraibili anche quelle stipulate a garanzia del condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, per poter esercitare il diritto alla detrazione è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario, che può essere chiunque.

La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.

Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione, a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato.

In base a tali elementi, possiamo stabilire il principio in base al quale, la detrazione spetta al contribuente se:

  • egli è contraente e assicurato;
  • egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
  • un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
  • egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
  • il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico;


RIFERIMENTI NORMATIVI:

  •  Art. 15, comma 1, lettera f) e comma 2 del D.P.R. n. 917/86;
  • Art. 34 D.P.R. 601/73 e D.Lgs. 346/1990;
  • Agenzia delle Entrate, Circolare N/17 E – OGGETTO: IRPEF – Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale;
  • Agenzia delle Entrate, Circolare N/13 E – OGGETTO: IRPEF Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito,a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità;

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