Tacito Rinnovo R.C. Auto: Gigantesco equivoco
Secondo la diffusione di false notizie circolate nei mesi scorsi ha serpeggiato fra i consumatori la notizia in base alla quale, con il nuovo DDL Concorrenza fosse stato reintrodotto il tacito rinnovo per le polizze R.C. auto. Fra l’incredulità generale si è scatenata una psicosi collettiva generata da un gigantesco equivoco.
1. TACITO RINNOVO R.C. AUTO: RITORNO AL PASSATO?
Prima che fosse introdotto il DDL Concorrenza erano trapelate notizie non veritiere circa la reintroduzione del tacito rinnovo per le polizze R.C. auto.
Le preoccupazioni sorte fra i consumatori erano state generate, soprattutto, dalla diffusioni di fake news, ovvero notizie false immesse in rete con lo scopo di generare panico e cattiva informazione.
Con la definitiva approvazione del DDL Concorrenza è stato ribadito un dato inequivocabile: il tacito rinnovo sulle polizze R.C. auto è stato abolito e continuerà ad esserlo.
A far ritornare la “serenità” fra i consumatori è intervenuto Luigi Di Falco, responsabile Vita e Welfare di ANIA, l’Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione.
Estrapolando alcuni passaggi dell’intervento a Cuore e denari su Radio 24, in merito all’emendamento introdotto nel DDL Concorrenza, che riporterebbe in vigore la clausola del tacito rinnovo (abolita nel 01/01/2013), Luigi Di Falco ha affermato:
«C’è un gigantesco equivoco: la questione non riguarda le coperture R.C. auto, ma solo gli altri rami danni diversi dall’auto: polizze non obbligatorie, come quelle sulla casa e sulla salute»
E inoltre:
«Per L’R.C. auto esiste già il divieto di tacito rinnovo e nessuno lo tocca, quindi ogni anno la polizza scade e deve essere rinnovata esplicitamente dall’assicurato, se vuole con quella compagnia, se vuole cambiando. Su tutto il resto esiste la possibilità da parte dell’impresa e degli assicurati di prevedere un rinnovo tacito che spesso, come hanno già detto l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, molte associazioni dei consumatori e noi, è un vantaggio nei confronti degli assicurati. Si pensi alle polizze malattia: se io stipulo oggi una polizza che prevede la durata pluriennale sono sicuro che le condizioni sono quelle di oggi, se invece devo automaticamente rinnovare ogni anno la polizza che scade rischio che magari, nel corso della copertura io mi ammali e la compagnia o non mi assicuri più o mi assicuri ad un prezzo maggiore»
2. POLIZZE ACCESSORIE ALLA R.C. AUTO
Puntualizzato e assodato quanto affermato nel 1) paragrafo, un argomento che è stato, invece, materia di dibattito in Parlamento ha riguardato altri aspetti tra cui le polizze danni diverse dalla R.C. auto e le polizze accessorie alla R.C. auto.
Mentre non è passata la proposta di eliminare il tacito rinnovo per le polizze danni diverse dalla R.C. auto, si è invece stabilito che le polizze accessorie alla R.C. auto (parliamo delle coperture furto e incendio, sugli infortuni del conducente, sui cristalli…) siano senza tacito rinnovo.
Sul punto si è espresso il Presidente Nazionale SNA Claudio Demozzi, il quale ha affermato:
“La durata di queste polizze era ed è tuttora regolata dal Codice delle Assicurazioni così come modificato dalla Legge 221 Fioroni-VIcari che fin dal 2012 aveva eliminato il tacito rinnovo. Anzi, i consumatori dovrebbero essere soddisfatti per aver migliorato quella norma, che è stata da oggi estesa a tutti i rischi accessori alla R.C. auto, anche se coperti con polizze separate da quella dell’auto, stipulate contestualmente: le polizze incendio e furto, assistenza stradale, infortuni del conducente, cristalli, riferite al veicolo assicurato con una polizza R.C. auto e quindi considerate coperture accessorie di quest’ultima, non necessitano più di disdetta” [1]
In conclusione, per tutti gli altri rami danni, si ritorna allo status quo e viene ripristinato il principio del tacito rinnovo previsto dall’art. 1899 del Codice Civile che, appunto, prevede il rinnovo automatico delle polizze in mancanza di disdetta da parte dei contraente.
[1] La nuova Legge Concorrenza (L 124/2017) si applica a tutti i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della Legge Concorrenza (29 agosto 2017).
Con riferimento, invece, ai contratti già pendenti alla data di entrata in vigore della Legge (29 agosto 2017) e quindi stipulati in data anteriore, è sempre prudente inviare la disdetta nei termini contrattualmente previsti.
Francesco
Buongiorno, la norma relativa alle polizze accessorie all’RCA, stipulate contestualmente all’RCA, si applica anche a contratti poliennali stipulati anteriormente al 29 agosto 2017.
Paolo Pastore
Buongiorno,
In merito alle polizze stipulate contestualmente alla R.C.Auto (obbligatoria), possono essere sottoposte all’attenzione del contraente, la sottoscrizione di garanzie accessorie (es. Infortuni del conducente), con contratto separato.
Relativamente a tali garanzie, la Legge sulla Concorrenza (L 124/2017) ha stabilito che le polizze accessorie alla R.C. Auto (parliamo delle coperture furto e incendio, sugli infortuni del conducente, sui cristalli…) siano senza tacito rinnovo.
Diversamente, ai contratti già pendenti alla data di entrata in vigore della Legge (29 agosto 2017) e, quindi stipulati in data anteriore, è sempre prudente inviare la disdetta nei termini contrattualmente previsti.
Fatta questa premessa e venendo adesso alla trattazione del caso specifico, un discorso a parte dev’essere riservato per i contratti di durata poliennale.
Infatti, è opportuno far notare che la materia relativa ai contratti poliennali è regolata da una specifica disposizione normativa, l’art. 1899 codice civile.
Sulla scorta di tale norma codicistica, per i contratti stipulati dal 15 agosto in poi, il Legislatore ha sostanzialmente stabilito che, l’assicuratore può proporre coperture poliennali, a fronte di una riduzione del premio per il contraente.
Tuttavia, in questo caso, viene meno la possibilità di recedere annualmente dal contratto.
Il recesso sarà possibile soltanto trascorso il quinto anno di copertura.
Dal 15 Agosto 2009, quindi, l’assicuratore potrà proporre un contratto di assicurazione con durata superiore all’anno, anche di 10 anni, ma dovrà concedere uno sconto sulla tariffa.
L’obbligo relativo al pagamento del premio sussisterà per 5 anni e, dagli anni successivi, sarà possibile recedere con 60 giorni di preavviso.
Se l’Assicuratore non esplicita o non applica lo sconto sulla tariffa, il contraente ha diritto di recesso ad ogni annualità, fermo restando il preavviso dei 60 giorni.
IN CONCLUSIONE:
In caso di sottoscrizione di contratti di durata poliennale bisognerà rifarsi al contenuto dell’art. 1899 Codice Civile (“Durata dell’assicurazione”) e, quindi, per:
a) Contratti la cui durata è inferiore o pari a cinque anni: lo sconto dev’essere esplicitato rispetto alla tariffa praticata in via ordinaria e non possono essere mai disdettati, ma occorre attendere la loro naturale scadenza, fermo restando l’obbligo di 60 gg di preavviso in caso di tacito rinnovo;
b) Contratti di durata superiore a cinque anni, con esplicitazione dello sconto: il recesso può essere esercitato solo se sono trascorsi cinque anni, con preavviso di 60 gg, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso può essere esercitato.
Ad ogni modo, poiché i contratti assicurativi si rifanno al diritto sostanziale e, quindi, recepiscono le normative vigenti, per sfatare ogni dubbi, consiglieri di leggere le condizioni contrattuali che regolano il contratto che avete sottoscritto contestualmente alla polizza di RC.Auto.
Generalmente, per ragioni di trasparenza, tutti i contratti assicurativi, sia nella nota informativa, che nelle condizioni di assicurazione devono contenere espressamente tale dicitura:
“Il presente contratto beneficia della riduzione di premio per poliennalità. . Pertanto, qualora l’Assicurazione abbia durata inferiore o uguale ai cinque anni, all’Assicurato non è riconosciuta la facoltà di recesso dal contratto prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza. Qualora, invece, l’Assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, l’assicurato può recedere dal contratto a partire dalla fine del quinquennio, con preavviso di 60 (o 30gg) rispetto alla scadenza di ogni singola annualità”