Recesso dell’assicurato dai contratti assicurativi poliennali
L’art. 1899 c.c. nella sua recente veste normativa (così come modificato dall’art. 21, comma 3, della L. 23 Luglio 2009, n. 99) ha nuovamente concesso alle Compagnie la possibilità di stipulare contratti assicurativi poliennali (diverse dall’RCA), ma solo a determinate condizioni.