Il colpo di frusta va rilevato con la radiografia
La legge sulla concorrenza (124/2017) ha voluto ribadire un principio generale oramai cristallizzato all’interno dell’art.139 del Codice delle Assicurazioni Private: le lesioni di lieve entità (es. colpo di frusta),che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a riscarcimento per danno biologico permanente.
1. VINCOLI ANTI FRODE
Il legislatore ha voluto chiarire, una volta per tutte che, in assenza di accertamenti strumentali, le lesioni di lieve entità e, soprattutto il trauma distorsivo del rachide cervicale (c.d. colpo di frusta), non possono dar luogo a danni permanenti risarcibili.
L’impostazione restrittiva assunta dal legislatore è stata attuata al fine di arginare il crescente numero di truffe assicurative perpetrate, a danno delle Compagnie assicurative.
In passato, infatti, era sufficiente che la vittima di un sinistro stradale (es. tamponamento) si recasse al Pronto Soccorso lamentando (in assenza di qualsivoglia accertamento clinico-srtrumentale) dolore e rigidità del collo, rigidità della spalla, mal di testa, vertigini, dolore al braccio ecc., per vedersi diagnosticato il trauma distorsivo del rachide cervicale.
Inoltre, il crescente numero di richieste di risarcimento non sorrette da alcuna prova clinico-documentale ha provocato indirettamente disagi anche nei confronti degli assicurati.
Difatti, la diffusione delle truffe assicurative ha comportato inevitabilmente un innalzamento dei premi assicurativi, anche a discapito degli automobilisti “corretti”.
2. INTERVENTI LEGISLATIVI E GIURISPRUDENZIALI
Allo stato attuale, ed alla luce degli interventi legislativi poc’anzi richiamati e delle pronunce della Corte di Cassazione (235/2014 e 242/2015), il danno alla persona viene riscarcito solo se provato attraverso un esame clinico di natura strumentale (ossia raggi, una risonanza, una tac o qualsiasi altro esame diagnostico fatto dal Pronto Soccorso o da una clinica privata).
Quindi, non è più sufficiente il certificato del Pronto Soccorso o del medico diretto ad accertare il trauma al collo o alla spalla, ma è necessario che tale trauma sia provato attraverso una radiografia, una TAC o una risonanza magnetica.
FONTE: Centro Medico Fisioterapico Anthemis Pisa
3. CONCLUSIONI
In conclusione, il nuovo art. 139 Codice delle Assicurazioni Private, piaccia o meno, ha messo defintivamente “fuori gioco” i traumi minori del collo ribadendo la necessità degli accertamenti clinico-strumentali obiettivi per la valutazione dei danni di lieve entità, escludendo i casi in cui l’auto-evidenza della lesione del danno (ad es. la perdita di una falange o una cicatrice) li renda superflui.