RC Auto copre anche il danno al veicolo fermo in un parcheggio

RC Auto copre anche il danno al veicolo fermo in un parcheggio

Nell’ambito della Responsabilità civile auto, i dubbi interpretativi che disciplinano tale materia sono molteplici. Difatti i casi concreti e pratici che necessitano chiarimenti normativi sono all’ordine del giorno, specie in un ramo assicurativo (RC Auto) soggetto a un’incessante produzione giurisprudenziale. Fatta questa premessa, prendiamo in considerazione un caso concreto che ha necessitato l’intervento della Corte di Giustizia (sentenza del 15 novembre 2018, C-648/17): che cosa accade se il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’aprire la portiera, abbia urtato un’autovettura parcheggiata accanto a quella del danneggiante?

1. CASO CONCRETO: RC Auto COPRE ANCHE IL DANNO AL VEICOLO FERMO IN UN PARCHEGGIO?

Cerchiamo di ricostruire il caso pratico: Il passeggero di un’auto posteggiata, aprendo la portiera, danneggiava una macchina vicina. La compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato risarciva il proprietario e agiva contro l’assicurazione del danneggiante. Quest’ultima rifiutava di corrispondere il risarcimento dal presupposto che, il sinistro non fosse coperto dalla RCA obbligatoria, giacché si era verificato ad auto ferma. 

Dinanzi a tale situazione, Il giudice nazionale operava un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e solleva due questioni:

> Se la nozione di “circolazione dei veicoli” comprenda una situazione come l’apertura delle portiere di un veicolo in sosta;

> In caso affermativo, se la nozione di “circolazione di veicoli” includa la situazione in cui un danno ad un bene di proprietà di terzi viene cagionato dall’utilizzo del veicolo da parte di un passeggero;

2. TRATTAZIONE CASO CONCRETO:

2.1. VEICOLO DANNEGGIATO FERMO

Venendo alla trattazione del primo caso, i giudici della Corte di Giustizia Europea hanno dovuto stabilire se rientri nella nozione di “circolazione dei veicoli”, il danno provocato dall’apertura della portiera di un’auto posteggiata.

In primis, la Corte di Giustizia ha voluto rimarcare la duplice ratio posta alla base della materia di responsabilità civile automobilistica:

a) da un lato assicurare la libera circolazione dei veicoli che circolano nel territorio dell’Unione e delle persone che si trovano a bordo;

b) dall’altro tutelare le vittime degli incidenti causati da tali veicoli, che possono beneficiare del medesimo trattamento indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui si è verificato il sinistro;

In virtù di quanto sopra, la Corte ritiene che la nozione di “circolazione di veicoli”, comprenda qualsiasi uso del mezzo che sia conforme al suo utilizzo abituale e non includa soltanto la circolazione sulla pubblica via.

Del resto, i veicoli sono destinati a servire come strumenti di trasporto, pertanto rientra nella nozione di cui sopra, qualunque utilizzo dell’auto come mezzo di locomozione. Nella fattispecie concreta, aprire la portiera della macchina costituisce un uso conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, infatti, l’azione di aprire lo sportello consente che le persone salgano e scendano, o permette il carico e lo scarico di beni.

La circostanza che ambedue i veicoli fossero fermi risulta del tutto ininfluente, infatti, l’uso del veicolo rientrava comunque nella sua funzione di mezzo di trasporto. Del resto, l’apertura delle portiere avviene sempre quando il veicolo è in sosta. Infine, la circostanza che le auto si trovassero in un parcheggio è irrilevante atteso che la nozione di circolazione prescinde dal terreno su cui si trovano i mezzi.

Sulla questione, d’altra parte, si erano espresse le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 8620 del 29 aprile 2015), che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, avevano chiarito la definizione del concetto di circolazione, ai fini dell’assicurazione obbligatoria di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1.

La Corte di legittimità, infatti, ha sottolineato che nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c. devono essere ricompresi tanto lo stato di movimento, quanto la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada od area pubblica di pertinenza della stessa. L’inclusione della c.d. “circolazione statica” nell’ambito dell’art. 2054 c.c. si evince dal fatto che, anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, poiché “i veicoli, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale, con la conseguenza che anche in tali contingenze non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall’obbligo di assicurare l’incolumità dei terzi”.

Così, ad esempio, deve essere ritenuto coperto il danno da garanzia assicurativa, in caso di movimentazione degli sportelli (chiusura, apertura, abbassamento) a veicolo fermo e, più in generale, qualsiasi attività funzionale alla messa in marcia e alla circolazione.

2.2. DANNO PROVOCATO AL PASSEGGERO

Prendiamo adesso con riferimento, un’altra situazione sempre collegata alla questione in oggetto: cosa accade se il sinistro sia stato provocato da un passeggero del veicolo e non dal conducente?

Secondo i giudici, la normativa non limita la copertura assicurativa a una particolare categoria di persone come, ad esempio, il conducente. Pertanto la copertura riguarda non solo la responsabilità derivante dalla guida dei veicoli, ma anche dall’uso da parte di persone diverse dal conducente.

3. CONCLUSIONI

In conclusione, secondo il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Giustizia, la circostanza che il sinistro sia dipeso dalla condotta del passeggero (e non da un’azione del conducente) non preclude che l’uso di detto veicolo possa rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di «circolazione dei veicoli».

La normativa di riferimento, quindi, deve essere interpretata nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» una situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’aprire la portiera del suddetto veicolo, abbia urtato e danneggiato il veicolo parcheggiato accanto ad esso.

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

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