Assicurazione obbligatoria degli avvocati: guida per gli addetti ai lavori (avvocati e non)
Con la pubblicazione in G.U. (serie gen. 11 ottobre 2016, n. 238) del Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016 (rubricato “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”) è diventato attuale l’obbligo degli avvocati di munirsi dell’assicurazione per i rischi legati all’attività professionale, a pena di incorrere in illecito disciplinare, introdotto dall’art. 12 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, legge di riforma della professione forense.
1. PREMESSA E BREVI RIFLESSIONI SULLA FIGURA DELL’AVVOCATO
In primis, è inutile rimarcare l’importanza del ruolo sociale che riveste l’avvocato, nell’ambito della nostra società moderna.
L’avvocato, infatti, svolge una funzione imprescindibile e insostituibile nel nostro ordinamento: garantisce al cittadino, un riconoscimento giuridico, dinanzi ad un’ingiustizia e costituisce, allo stesso tempo, lo strumento necessario per l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, quale, il diritto alla difesa (Cost., art. 24: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi . La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”).
Dopo questa dovuta premessa e venendo adesso alla trattazione del tema dell’articolo in oggetto, la scelta di introdurre per legge una copertura obbligatoria per gli avvocati, da parte del Legislatore, rimarca l’esigenza di fornire a tutti i clienti degli studi legali, un livello di tutela adeguato agli interessi e diritti fondamentali della persona, specialmente nell’espletamento di una professione importante e delicata quale l’attività forense.
I rischi, infatti, ai quali gli avvocati possono essere esposti, durante lo svolgimento della propria attività professionale sono molteplici e possono incidere involontariamente nella sfera professionale e non, della persona.
La tutele assicurativa riveste una duplica valenza:
a) garantire all’avvocato, il sereno svolgimento della propria professione e proteggere il patrimonio di quest’ultimo, da richieste di risarcimento formulate per eventuali errori professionali commessi durante l’espletamento delle proprie funzioni;
b) garantire al cliente, la possibilità di ottenere soddisfazione economica, senza timore di trovarsi di fronte all’incapienza del patrimonio del professionista.
2. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI
Vediamo quali sono i punti salienti del Decreto Ministero, Giustizia 22/09/2016, G.U. 11/10/2016:
- L’assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che questi possa causare, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell’attività professionale. Qualunque tipo di danno deve essere assicurato: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. L’assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
La copertura assicurativa, oltre a tutelare il cliente dai rischi derivanti dall’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria, è rivolta anche nel proteggere, l’assistito, dinanzi allo svolgimento delle attività complementari svolte dall’avvocato: l’iscrizione a ruolo della causa, l’esecuzione di notificazioni, l’assistenza del cliente nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, notifiche a mezzo di posta elettronica certificata;
La copertura deve riguardare anche i fatti colposi o dolosi dei soggetti che, a qualunque titolo collaborano con l’avvocato, per l’adempimento della prestazione (collaboratori, dipendenti, praticati o sostituti) e, di cui l’avvocato medesimo deve rispondere, secondo i principi dell’art. 1228 e 2049 c.c. [1] e, deve estendersi anche ai casi di responsabilità per danni da custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti e dalle controparti processuali;
La copertura assicurativa, in caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti (co-difensori, corrispondenti e/o domiciliatari) deve prevedere la copertura del danno dell’avvocato per intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali;
- L’efficacia nel tempo della copertura assicurativa deve prevedere una retroattività illimitata e una ultrattività (almeno decennale) per gli avvocati che cessano l’attività, ed escludere la possibilità di recesso dell’assicuratore a seguito di sinistro nel corso di durata del periodo medesimo (al riguardo si rimanda al seguente articolo: https://www.pastoreassicurazioni.it/rc-professionale/)[2];
- Sono previsti massimali minimi (per sinistro e per anno) proporzionati al livello di struttura e di fatturato dell’attività professionale e l’inopponibilità di eventuali franchigie e scoperti, e la possibilità di adeguare il premio sulla base del fatturato effettivo (c.d. clausola di regolazione del premio);
- Fatta salva l’informativa da rendere al cliente ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine di appartenenza e presso il CNF, e pubblicati sui rispettivi siti internet.
3. MASSIMALI MINIMI DI COPERTURA PER FASCIA DI RISCHIO
Per quanto concerne i massimali minimi di copertura previsti dal D.M. 22 settembre 2016, i parametri presi in considerazione sono:
- Articolazione della struttura dello studio legale (se individuale ovvero in forma collettiva);
- Livello di fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso;
=================================================================== | Cat. | Fascia di rischio | Massimale minimo | +=========+==============================+==========================+ | |Attivita' svolta in forma | | | |individuale con fatturato | | | |riferito all'ultimo esercizio |Euro 350.000,00 per | | |chiuso non superiore a euro |sinistro e per anno | | A |30.000,00 |assicurativo | +---------+------------------------------+--------------------------+ | |Attivita' svolta in forma | | | |individuale con fatturato | | | |riferito all'ultimo esercizio |Euro 500.000,00 per | | |chiuso superiore a 30.000 e |sinistro e per anno | | B |non superiore a euro 70.000,00|assicurativo | +---------+------------------------------+--------------------------+ | |Attivita' svolta in forma | | | |individuale con fatturato | | | |riferito all'ultimo esercizio |Euro 1.000.000,00 per | | |chiuso superiore a euro |sinistro e per anno | | C |70.000,00 |assicurativo | +---------+------------------------------+--------------------------+ | |Attivita' svolta in forma | | | |collettiva (studio associato o| | | |societa' tra professionisti) | | | |con un massimo di 10 | | | |professionisti e un fatturato |Euro 1.000.000,00 per | | |riferito all'ultimo esercizio |sinistro, con il limite di| | |chiuso non superiore a euro |euro 2.000.000,00 per anno| | D |500.000,00 |assicurativo | +---------+------------------------------+--------------------------+ | |Attivita' svolta in forma | | | |collettiva (studio associato o| | | |societa' tra professionisti) | | | |con un massimo di 10 | | | |professionisti e un fatturato |Euro 2.000.000,00 per | | |riferito all'ultimo esercizio |sinistro, con il limite di| | |chiuso superiore a euro |euro 4.000.000,00 per anno| | E |500.000,00 |assicurativo | +---------+------------------------------+--------------------------+ | |Attivita' svolta in forma | | | |collettiva (studio associato o|Euro 5.000.000,00 per | | |societa' tra professionisti) |sinistro, con il limite di| | |composto da oltre 10 |euro 10.000.000,00 per | | F |professionisti |anno assicurativo | +---------+------------------------------+---------------------------
I parametri utilizzati dal legislatore servono sostanzialmente per inquadrare il rischio da assumere e chiaramente, una struttura ampia, che consente di raggiungere più elevati risultati economici e di trattare questioni di valore altrettanto elevato, presenta fattori di rischio molto elevati che espongono l’avvocato a potenziali errori di cui deve rispondere.
Importante notare che, alla presenza di franchigie o scoperti, l’assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
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[1] Art. 1228 c.c., Responsabilità per fatto degli ausiliari: “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
[2] https://giuricivile.it/clausole-claims-made-quando-sono-vessatorie-secondo-le-sezioni-unite/
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