Agevolazioni fiscali nelle polizze assicurative

Agevolazioni fiscali nelle polizze assicurative

 Le agevolazioni fiscali, nell’ambito del bilancio familiare o aziendale, costituiscono un aspetto di rilevante importanza per ridurre il peso delle imposte. In quest’ottica di utilità sociale, anche i premi versati per alcune polizze assicurative o soluzioni previdenziali danno origine a significativi vantaggi fiscali. In merito a quest’ultima considerazione, è opportuno ricordare che, le polizze assicurative assolvono ad un importante ruolo sociale, poiché sono orientate non solo ad assorbire i rischi inerenti la vita quotidiana, ma anche, garantire la protezione della persona e della propria famiglia, del risparmio e la costruzione mirata della propria previdenza complementare. Vediamo assieme quali sono gli strumenti assicurativi che offrono importanti agevolazioni fiscali.

INDICE:
1) AGEVOLAZIONI FISCALI;
2) TEMPI E MODI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
3) DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI: QUALI SONO LE DIFFERENZE?
3.1. DEDUZIONI FISCALI
3.2. DETRAZIONI FISCALI
4) ELENCO DELLE DEDUZIONI FISCALI IN AMBITO ASSICURATIVO:
4.1. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
5) ELENCO DELLE DETRAZIONI FISCALI IN AMBITO ASSICURATIVO:
5.1. Polizze di non autosufficienza (LTC= Long Term Care)
5.2 Polizze Temporanee Caso Morte (TCM) e Polizze Miste
5.3 Polizze Infortuni
5.4 Polizze infortuni del conducente (NON VEICOLO)
5.5 Polizze catastrofali (Terromoto, alluvioni)
6) CHI PUO’ BENEFICIARE DELLE POLIZZE DETRAIBLI?

1) AGEVOLAZIONI FISCALI:

Le agevolazioni fiscali concorrono ad alleggerire il carico fiscale netto del contribuente e sono utili per favorire l’acquisto di vari beni e servizi tra cui polizze assicurative. Anche in questo caso il legislatore italiano vuole favorire l’acquisto di una polizza da parte dei cittadini per mettere al sicuro il proprio futuro o quello della propria famiglia e, tramite le agevolazioni fiscali, alleggerire la spesa, riducendo di fatto il premio annuale da versare.

In una società come quella odierna caratterizzata dal costante aumento dell’aspettativa di vita è necessario investire sulla serenità futura puntando, per esempio, su una polizza in grado di assicurare una rendita in caso di non autosufficienza, oppure scegliendo una polizza utile in caso di infortunio o, ancora, un fondo pensione per garantirsi un certo grado di benessere anche in vecchiaia. 

2) TEMPI E MODI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI:

Le agevolazioni fiscali entrano in campo in occasione della dichiarazione dei redditi e servono per calcolare le imposte annuali a carico del contribuente. È dunque necessario precisare che per beneficiare delle agevolazioni fiscali, già a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi, occorre stipulare la polizza e pagare i relativi premi entro la fine dell’anno.

3) DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI: QUALI SONO LE DIFFERENZE?

In Italia le agevolazioni fiscali possono presentarsi sotto forma di deduzioni o di detrazioni fiscali; entrambe concorrono, anche se in modo diverso, a ridurre il carico fiscale che ogni anno pesa sul contribuente, in fase di dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo che tale dichiarazione è relativa ai redditi eventualmente conseguiti nel corso dell’anno precedente (nel 2020, per esempio, si dichiarano i redditi conseguiti nel 2019).

Prima di affrontare nello specifico la differenza che sussiste fra deduzione e detrazione fiscale soffermiamoci brevemente sul concetto di reddito imponibile.

La base imponibile o reddito imponibile è il reddito che verrà effettivamente tassato.

Questo reddito è diverso dal reddito effettivamente percepito nell’anno, in quanto al reddito totale vanno sottratte le deduzioni previste dallo Stato, come le ritenute previdenziali e assistenziali e altri redditi (per esempio gli assegni periodici al coniuge o i contributi a previdenza complementare).

Nella prassi economica, per determinare il reddito IRPEF possiamo utilizzare la seguente formula:

REDDITO SOGGETTO IRPEF:

REDDITO COMPLESSIVO – DEDUZIONI = REDDITO IMPONIBILE / su cui viene applicata l’aliquota fiscale (APPLICAZIONE SCALA ALIQUOTE) > IMPOSTA LORDA – DETRAZIONI = IMPOSTA NETTA

Reddito soggetto IRPEF
FONTE: https://www.albanesi.it

Dopo aver introdotto l’argomento relativo al concetto di base imponibile vediamo adesso la differenza che intercorre fra deduzione e detrazione fiscali.

3.1. DEDUZIONI FISCALI:

Per deduzione fiscale si intende la diminuzione del reddito imponibile sul quale si devono applicare le aliquote crescenti IRPEF, calcolate in base alla capacità del contribuente di produrre reddito.

ESEMPIO:

Il sig. Rossi è un lavoratore con un reddito annuo complessivo pari ad € 22.000,00.

In questo caso verserà allo Stato un’imposta lorda IRPEF pari ad € 5.340,00.

Per poter calcolare la pressione fiscale a cui è soggetto il sig. Rossi è necessario applicare al reddito imponibile, le aliquote crescenti per scaglioni di reddito, così da determinare l’imposta da pagare.

Per effettuare questo calcolo bisogna rifarsi a tale schema:

Partendo dalla considerazione che il sig. Rossi produce un reddito complessivo pari ad € 22.000,00 dobbiamo procedere al seguente calcolo:

1. SCAGLIONE DI REDDITO: 15.000 x 23% = € 3.450,00;

2. SCAGLIONE DI REDDITO: la parte di reddito riferita al II° scaglione (€ 22.000,00 – € 15.000,00 = € 7.000,00) viene tassata al 27%, e quindi, € 7.000,00 x 27% = € 1.890,00;

Imposta lorda IRPEF: € 3.450,00 + € 1.890,00 = € 5.340,00

Se il sig. Rossi avesse versato, in un fondo pensione, un contributo annuale pari ad € 2.400,00, cosa sarebbe accaduto?

Il versamento volontario della contribuzione alla previdenza complementare quali vantaggi fiscali avrebbe garantito?

Vediamolo insieme:

Al reddito complessivo pari ad € 22.000,00 sottraiamo la contribuzione alla previdenza complementare, pari ad € 2.400,00.

La base imponibile su cui calcolare l’imposta lorda IRPEF ammonterà, pertanto, ad € 19.600,00.

Procediamo con il calcolo che abbiamo visto in precedenza:

1. SCAGLIONE DI REDDITO: € 15.000 x 23% = € 3.450,00;

2. SCAGLIONE DI REDDITO: la parte di reddito riferita al II° scaglione (€ 19.600,00 – € 15.000,00 = € 4.600,00) viene tassata al 27%, e quindi, € 4.600,00 x 27% = € 1.242,00;

IMPOSTA LORDA: € 3.450,00 + € 1.242,00 = € 4.692,00

Effettuato questo calcolo l’imposta da versare sarà pari ad € 4.692,00, con un risparmio fiscale pari ad € 648,00 (€ 5.340,00 – € 4.692,00).

IMPORTANTE: Il reddito viene scomposto in tante parti quanti sono gli scagioni compresi nel suo ammontare, pertanto, lo stesso procedimento ad aliquota progressiva dovrà essere utilizzato anche per un reddito imponibile superiore ad € 22.000.

ESEMPIO: Prendiamo in considerazione un reddito complessivo pari ad € 55.000,00.

Calcoliamo l’aliquota progressiva IRPEF:

1. SCAGLIONE DI REDDITO: € 15.000 x 23% = € 3.450,00;

2. SCAGLIONE DI REDDITO: € 28.000,00 – € 15.000,00 = 13.000,00 x 27% = € 3.510,00;

3. SCAGLIONE DI REDDITO: € 55.000,00 – € 28.000,00 = 27.000,00 x 38% = € 10.260,00;

Al termine di questo calcolo l’imposta lorda da versare sarà pari ad € 17.220,00 (€ 3.450 + € 3.510,00 + € 10.260,00).

3.2. DETRAZIONI FISCALI:

Per detrazione fiscale, invece, si intende la sottrazione di un importo dall’imposta lorda e, quindi, consiste essenzialmente nella sottrazione dei costi detraibili dopo aver calcolato il reddito imponibile e l’imposta da versare.

ESEMPIO:

Il signor Rossi è un contribuente con reddito annuo lordo di € 30.000,00.

Nell’ipotesi che non abbia onere deducibili, il signor Rossi calcolerà e pagherà l’Irpef su una base imponibile di 30.000,00 pari al suo reddito lordo ed otterrà un’Irpef statale lorda di € 7.720,00.

1. SCAGLIONE DI REDDITO: € 15.000,00 x 23% = € 3.450,00;

2. SCAGLIONE DI REDDITO: € 28.000,00 – € 15.000,00 = € 13.000,00 x 27% = € 3.510,00

3. SCAGLIONE DI REDDITO: € 30.000,00 – € 28.000,00 = € 2.000,00 x 38% = € 760,00

Imposta lorda IRPEF: € 7.720,00.

Sostenendo un onere di € 2.000,00 euro detraibile per il 19%, il signor Rossi beneficerà di una detrazione di € 380,00 euro pagando così un’Irpef statale netta di € 7.340 euro (€ 7.720,00€ 380,00).

4) ELENCO POLIZZE FISCALMENTE DEDUCIBILI:
Detraibilità fiscale
FONTE: Foto di Frantisek Krejcida Pixabay

Per quanto concerne le deduzioni fiscali, in ambito assicurativo, l’unico strumento progettato per garantire un sostanziale alleggerimento della base imponibile, e quindi, un’importante agevolazione fiscale, su cui andrà applicata l’imposta lorda IRPEF è costituito dalla previdenza complementare (PIANI PENSIONISTICI PREVIDENZIALI – PIP / FONDI APERTI).

Verifichiamo, allo stato attuale, l’età pensionabile 2020 servendoci del seguente grafico:

Requisiti pensione 2020
FONTE: https://www.pensionioggi.it/pensioni

La previdenza complementare, oltre a garantire un importante meccanismo di sostegno di indiscussa utilità sociale (integrazione della pensione pubblica), rappresenta allo stesso tempo, uno strumento da cui derivano importanti vantaggi fiscali.

Per completezza di argomentazioni vediamo assieme un esempio esemplificativo:

Il sig. Rossi è un lavoratore con un reddito annuo complessivo pari ad € 50.000,00.

In questo caso verserà allo Stato un’imposta lorda IRPEF pari ad € 15.320,00.

Per poter calcolare la pressione fiscale a cui è soggetto il sig. Rossi è necessario applicare al reddito imponibile, le aliquote crescenti per scaglioni di reddito, così da determinare l’imposta da pagare.

Per effettuare questo calcolo bisogna rifarsi a tale schema:

Scaglioni IRPEF validi al 2019
Reddito annuo lordoAliquota marginale
IRPEF 2019
Fino a € 15.000,0023%
da € 15.001,00 a € 28.000,0027%
da € 28.001,00 a € 55.000,0038%
da € 55.001,00 a € 75.000,0041%
oltre € 75.000,0043%

Partendo dalla considerazione che il sig. Rossi produce un reddito complessivo pari ad € 50.000,00 dobbiamo procedere al seguente calcolo:

SCAGLIONE DI REDDITO: € 15.000 x 23% = € 3.450,00;

SCAGLIONE DI REDDITO: €28.000,00 – € 15.000,00 = € 13.000,00 x 27% = € 3.510,00;

SCAGLIONE DI REDDITO: € 50.000,00 – 28.000,00 = € 22.000,00 x 38% = € 8.360,00;

Imposta lorda IRPEF: € 15.320,00.

Se il sig. Rossi avesse versato, in un fondo pensione, un contributo annuale pari ad € 5.000,00 (ricordiamo che il limite massimo di deducibilità è pari ad € 5,164,57) cosa sarebbe accaduto?

Il versamento volontario della contribuzione alla previdenza complementare quali vantaggi fiscali avrebbe garantito?

Vediamolo insieme:

Al reddito complessivo pari ad € 50.000,00 sottraiamo la contribuzione alla previdenza complementare, pari ad € 5.000,00.

La base imponibile su cui calcolare l’imposta lorda IRPEF ammonterà, pertanto, ad € 45.000,00.

Procediamo con il calcolo che abbiamo visto in precedenza:

1) SCAGLIONE DI REDDITO: € 15.000,00 x 23% = € 3.450,00;

2) SCAGLIONE DI REDDITO: € 28.000,00 – € 15.000,00 = € 13.000,00 x 27% = € 3.510,00;

3) SCAGLIONE DI REDDITO: € 45.000,00 – € 28.000,00 = € 17.000,00 x 38% = € 6.460,00;

Imposta lorda IRPEF: € 3.450,00 + € 3.510,00 + € 6.460,00 =  € 13.420,00.

Effettuato questo calcolo l’imposta da versare sarà pari ad € 13.420,00, con un risparmio fiscale pari ad € 1.900,00 (€ 15.320,00 – € 13.420,00).

Reddito annuo complessivo di 50.000 Euro
Totale tasse da pagare€ 15.320,00
Contributi annui versati al fondo pensione€ 5.000,00
Tasse da pagare dopo la deduzione fiscale€ 13.420,00
Risparmio fiscale

€ 1.900,00

5) ELENCO POLIZZE FISCALMENTE DETRAIBILI:
5.1. POLIZZE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (LTC = LONG TERM CARE):
Long Term Care (polizza autosufficienza)
FONTE: Foto di Steve Buissinne da Pixabay

Descrizione prodotto assicurativo: copertura assicurativa pensata contro il rischio di perdita dell’autosufficienza, ovvero in caso di incapacità di svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, quali ad Es.

  • muoversi, ovvero alzarsi e mettersi a letto/sedia;
  • lavarsi e mantenere un livello ragionevole di igiene personale;
  • vestirsi e svestirsi;
  • bere e mangiare autonomamente;
  • essere continenti;
  • capacità di parola o di udito;

Agevolazioni fiscali: Per i premi di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, viene parimenti riconosciuta annualmente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF, nella misura del 19% dei premi stessi, per un importo complessivamente non superiore ad € 1.291,14.

ESEMPIO PRATICO: Supponiamo che Tizio, età 40 anni, abbia versato un premio pari ad € 800,00 per la garanzia contro la non autosufficienza.  La quota detraibile sarà, pari al 19% di € 800,00, ovvero pari a € 152,00.

Se, invece, il premio annuo versato da Tizio ammontasse, ad esempio, a € 1.500,00, la quota detraibile sarà comunque calcolata sull’importo massimo di € 1.291,14; ciò, implica, pertanto, che l’importo massimo detraibile per questo tipo di polizze sarà il 19% di € 1291,14 euro, ovvero € 245,31.

5.2. POLIZZE VITA CASO MORTE (TCM=TEMPORANEA CASO MORTE) E POLIZZE MISTE:
Polizza caso morte o miste
FONTE: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Descrizione prodotto assicurativo (TCM): garantisce al beneficiario/i un capitale, in caso di decesso dell’assicurato se avviene entro un periodo di tempo prefissato > N.B. La temporanea caso morte non ha lo scopo di garantire un accumulo di risparmio, ma garantire una protezione, pertanto, se al termine del contratto non si è verificato il decesso dell’assicurato, i premi corrisposti restano acquisiti alla Compagnia.

Descrizione prodotto assicurativo (MISTE):  Si tratta di un’assicurazione che integra in un unico contratto due prestazioni:

  •  pagamento di un capitale o di una rendita all’assicurato o al beneficiario ad una data scadenza se l’assicurato è ancora in vita;
  • corresponsione di una capitale al beneficiario in caso di decesso;

Agevolazioni fiscali: Per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante viene riconosciuta annualmente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi, per un importo complessivamente non superiore a € 530,00.

DETRAZIONE FISCALE MASSIMA: € 100.70 (€ 530,00 x 19%)

Nel caso di polizze miste, stipulate o rinnovate dal 2001, che prevedono la copertura in caso di morte, permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza e riscatto, la parte di premio che può fruire della detrazione d’imposta è solo la quota riferibile al rischio di morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.

5.3. POLIZZE INFORTUNI:
Polizze Infortuni
FONTE: Foto di Stefan Schranz da Pixabay

Descrizione prodotto assicurativo: per infortunio si intende l’evento dovito a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, invalidità permanente oppure una invalidità temporanea.

Dal 1° gennaio 2001, se il contratto ha per oggetto il rischio di morte (erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte) o di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante).

PRECISAZIONE: Come già ribadito, in caso di contratti “misti” che possono prevedere l’erogazione della prestazione sia in caso di morte, sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto, o in caso di riscatto anticipato, il premio detraibile è solamente quello riferibile al rischio morte (che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa).

Ai fini della detrazione dei premi coprono il rischio di una invalidità permanente superiore al 5% o rischi di invalidità permanente inferiori, il premio è detraibile solo per la parte riferibile al rischio di invalidità non inferiore al 5% (anche in questo caso è necessario che la quota di premio sia indicata, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, dall’impresa di assicurazione).

Agevolazioni fiscali: Per i premi di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante viene riconosciuta annualmente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi, per un importo complessivamente non superiore a € 530,00.

Ciò significa NON che la detrazione massima annua sarà di € 530, ma che l’importo massimo sul quale può essere applicata la detrazione del 19% è di € 530,00 annui.

Da un rapido calcolo, quest’ultima specifica fa facilmente comprendere come la detrazione massima annua sarà, allora di 100,70 euro (ovvero il 19% di € 530,00).

ESEMPIO PRATICO: Supponiamo che Tizio abbia decido di stipulare, ad una assicurazione sulla vita, con un premio annuo di € 250,00. Quando si troverà a presentare la dichiarazione dei redditi, otterrà, per il versamento di questo premio assicurativo una detrazione fiscale di € 47,50 (€ 250,00 x 19% = € 47,50).

Le somme corrisposte, in caso di decesso o invalidità permanente dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta sulle successioni.

Dal 2016 è stato elevato da € 530,00 a € 750,00 l’importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte.

Se nel contratto di assicurazione sono indicati più beneficiari e uno dei quali ha una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di € 750,00.

5.4. POLIZZE INFORTUNI DEL CONDUCENTE STIPULATE SULLA PERSONA E NON SUL VEICOLO:
Polizza Infortuni del conducente (veicolo)
FONTE: Foto di Marcel Langthim da Pixabay

Descrizione del prodotto assicurativo: La copertura assicurativa vale per gli infortuni che il conducente subisce a causa dell’uso del veicolo dal momento in cui vi sale, al momento in cui ne discende, nonchè mentre attende in caso di fermata del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

PRECISAZIONE: Nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio in quanto il soggetto assicurato non è individuato e può essere un qualsiasi conducente del veicolo.

Per essere più precisi, la polizza infortuni da circolazione può interessare due distinte aree di protezione:

a) tutelare il conducente del veicolo identificato, e quindi, la polizza andrà a proteggere qualsiasi conducente del veicolo indicato in polizza (ESEMPIO: Sono proprietario di un veicolo TG. ER190SA, ad uso familiare e decido di stipulare una polizza infortuni che protegga i conducenti che si trovino alla guida del veicolo identificato in polizza, in caso di danni fisici legati alla circolazione del veicolo);

b) tutelare il conducente inteso come persona fisica e, quindi, proteggere il soggetto identificato in polizza a prescindere da quale sia il veicolo sul quale si trova a bordo (ES. per esigenze lavorative conduco diversi mezzi intestati alla mia azienda. Poiché ho interesse a proteggere la mia incolumità, in caso di un sinistro stradale, ho deciso di stipulare una polizza infortuni personale. Con tale soluzione assicurativa, ho la garanzia di essere protetto durante la circolazione stradale, a prescindere da quale sia il veicolo che andrò a condurre).

Detto ciò, con specifico riferimento a quanto stabilito nella lett. b), il conducente deve poter essere identificato in modo nominativo e la detrazione non è possibile se l’elemento di determinazione del rischio è il veicolo, attraverso la targa, essendo in questo caso la garanzia a favore di qualunque conducente abilitato alla conduzione del veicolo stesso.

Agevolazioni fiscali: Dal punto di vista fiscale valgono le stesse identiche regole per le polizze infortuni, pertanto, per i premi di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante viene riconosciuta annualmente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi, per un importo complessivamente non superiore a € 530,00.

5.5. POLIZZE CASA E GLOBALE FABBRICATI CONDOMINIALI, RELATIVAMENTE AL PREMIO VERSATO PER LA PROTEZIONE DELL’IMMOBILE CONTRO EVENTI CATASTROFALI:
Polizza Terremoto
FONTE: Foto di Angelo Giordano da Pixabay

Descrizione del prodotto assicurativo: protegge l’immobile e il contenuto,  con una importante tutela economica, al verificarsi di eventi catastrofali, quali terremoto, alluvione ed inondazione o allagamento. Costituisce, pertanto, una risposta concreta alle esigenze di protezione legate alle peculiarità del nostro territorio altamente esposto alle calamità naturali.

Dal 1° gennaio 2018, per le sole polizze Casa e Globale Fabbricati condominiali, è possibile (grazie all’Art. 15 del TUIR, lettera f-bis) la detrazione di un importo pari al 19%, senza alcun limite di detraibilità applicato, degli oneri sostenuti per i premi di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (alluvione e terremoto) stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Il beneficio fiscale spetta solo al contraente di polizza, per tutte le polizze stipulate nell’annualità, anche in caso di più abitazioni.

Il premio deve riguardare un immobile ad uso abitativo, a prescindere che sia l’abitazione principale o una seconda casa e le relative pertinenze.

La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza. Per le unità in condominio, la quota di premio detraibile è comunicata dall’amministratore di condominio.

Rientrano fra le polizze detraibili anche quelle stipulate a garanzia del condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, per poter esercitare il diritto alla detrazione è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario, che può essere chiunque.

La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.

Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione, a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato.

In base a tali elementi, possiamo stabilire il principio in base al quale, la detrazione spetta al contribuente se:

  • egli è contraente e assicurato;
  • egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
  • un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
  • egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
  • il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico;


RIFERIMENTI NORMATIVI:

  •  Art. 15, comma 1, lettera f) e comma 2 del D.P.R. n. 917/86;
  • Art. 34 D.P.R. 601/73 e D.Lgs. 346/1990;
  • Agenzia delle Entrate, Circolare N/17 E – OGGETTO: IRPEF – Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale;
  • Agenzia delle Entrate, Circolare N/13 E – OGGETTO: IRPEF Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito,a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità;

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

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