Il colpo di frusta va rilevato con la radiografia
La legge sulla concorrenza (124/2017) ha voluto ribadire un principio generale oramai cristallizzato all’interno dell’art.139 del Codice delle Assicurazioni Private: le lesioni di lieve entità (es. colpo di frusta),che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a riscarcimento per danno biologico permanente.