RC Auto, validità del certificato ass.vo in formato digitale
In sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, co. 1, lettera d) e art. 180, co. 7, Cds o senza che, ai sensi dell’art. 180, co. 8, Cds., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.
1. VALIDITA’ DEL CERTIFICATO ASSICURATIVO IN FORMATO DIGITALE
L’art. 180, co. 1, lett. d), del Codice della Strada, stabilisce che per poter circolare, il conducente di un veicolo a motore, deve avere con sè il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l’adempimento dell’obbligo di assicurazione RCA.
Partendo da questo presupposto normativo indiscutibile è opportuno rilevare che, a seguito delle modifiche introdotte dall’IVASS sul Codice delle Assicurazioni Private (art. 127) e, dal Regolamento 19/03/2010 n. 34 (art. 10, co. 5), attualmente la trasmissione del certificato di assicurazione può validitamente avvenire su supporto cartaceo tramite posta, o ove il contraente abbia manifestato il consenso, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica.
Da tale orientamento normativo, anche conformemente ai principi e alle finalità del Codice di amministrazione digitale, si evince chiaramente l’intenzione del Legislatore di snellire e semplificare la procedure di accertamento della regolare copertura assicurativa, tramite gli odierni sistemi di comunicazione digitale (es. smartphone).
Alla luce di ciò, stando a quanto ribadito e contenuto nella circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Prot. 300/A/5931/16/106/15:
In sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, co. 1, lettera d) e art. 180, co. 7, Cds o senza che, ai sensi dell’art. 180, co. 8, Cds., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.
In conclusione, anche in virtù degli attuali orientamenti giurisprudenziali in materia, alle Forze dell’Ordine, in sede di controllo, è possibile esibire il certificato di assicurazione RC Auto anche in formato digitale, ad esempio attraverso lo smartphone, oppure una stampa non originale dello stesso, senza che ciò possa comportare violazione dell’art. 180 del Codice della Strada.
2. ABOLIZIONE DEL TAGLIANDO DI CARTA
Dal 18 ottobre 2015 non si deve più esporre sul parabrezza della propria auto il contrassegno assicurativo.
Il controllo della copertura assicurativa viene effettuato dalle Forze dell’Ordine attraverso la verifica della targa.
Sulle strade italiane, in questo modo, vengono effettuati controlli più efficaci che rappresentano armi fondamentali nella lotta a chi non paga l’assicurazione.
3. COME VIENE EFFETTUATO CONCRETAMENTE IL CONTROLLO?
Le Forze dell’Ordine verificano se il numero di targa è presente nella banca dati dei veicoli assicurati istituita presso la Motorizzazione Civile, direttamente nel corso di un posto di blocco.
Inoltre, la copertura assicurativa potrà essere verificata anche attraverso i dispositivi Autovelox, Tutor, Telepass e telecamere Ztl, non appena verrà approvata la norma che li omologherà anche per il controllo della r.c. auto, in aggiunta a quanto già attualmente previsto dal Codice della Strada (es. controllo velocità, sorpassi, incroci pericolosi).
4. COSA ACCADE A CHI CIRCOLA SENZA ASSICURAZIONE?
Chi circola sulle nostre strade senza stipulare una polizza per la responsabilità civile auto commette un illecito
(art. 193 del Codice della Strada) e rischia una multa che va da un minimo di 841 a un massimo di 3.287 euro.
L’agente di polizia che accerta il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione dispone il sequestro del veicolo che viene poi prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.