Furto del veicolo

Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo bisogna rispettare un preciso iter :

  • Presentare denuncia di furto alla polizia o ai carabinieri specificando nel testo della denuncia il numero di targa del veicolo e se sono stati rubati anche il certificato di proprietà cartaceo (CdP) e/o la carta di circolazione. La denuncia può essere presentata dal proprietario del veicolo o da una qualsiasi altra persona;
  • Successivamente avvisare tempestivamente la propria compagnia di assicurazione del furto subito. La Compagnia di assicurazione chiederà la denuncia e il nuovo CdP, che sarà rilasciato dal PRA e su cui risulterà registrata la “perdita di possesso”. Se la vostra compagnia di assicurazione vi chiede anche l’estratto cronologico del veicolo, è possibile chiederlo unitamente alla pratica di “perdita di possesso per furto”;
  • Richiedere all’unità territoriale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), la registrazione della perdita di possesso del veicolo. Questa richiesta, presentata dall’interessato (proprietario) o da altro soggetto munito di delega, e identificato tramite un documento di identità/riconoscimento, è indispensabile per sospendere l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). Il PRA rilascerà un nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD[1];

In caso di ritrovamento del veicolo rubato su cui era stata registrata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la perdita di possesso per furto, entro 40 giorni dal ritrovamento bisogna richiedere al PRA la registrazione del “rientro in possesso”.

ASSICURAZIONI AUTO 

In caso di furto del veicolo, l’art. 122 del Codice della assicurazioni prevede che:

  • l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza;
  • A partire da tale data, la copertura del rischio della circolazione è posta a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, perciò, all’assicuratore è possibile rimborsare la parte di premio pagata e non ancora usufruita dal contraente (al netto delle imposte del premio e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale);

 

In caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo potranno essere richiesti dalla Compagnia assicurativa:

  • certificato cronologico del P.R.A;
  • originale del certificato di proprietà con annotata perdita di possesso (o se rilasciato codice di accesso personalizzato che consente la visione del Certificato di Proprietà digitale);
  • procura speciale a vendere notarile;
  • tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento originale del veicolo;

 

RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

Qualora il recupero del veicolo sia avvenuto:

  • prima della corresponsione dell’indennizzo: si potrà rientrare in possesso della propria autovettura senza particolari problemi;
  • dopo la corresponsione dell’indennizzo: l’assicurato potrà optare:
  1. trattenere l’indennizzo corrisposto dalla Compagnia, la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall’assicurato;
  2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all’impresa l’indennizzo corrisposto;

 


[1] È possibile presentare la pratica di ‘perdita di possesso per furto’ presso una delle Unità Territoriali ACI PRA oppure in tutte le delegazioni Automobile Club d’Italia o presso gli Studi di Consulenza Automobilistica (STA). Presso le Unità Territoriali ACI PRA pagherete solo i costi previsti dalla legge per le pratiche automobilistiche, e vi sarà subito rilasciato un nuovo Certificato di Proprietà.

Per ulteriori informazioni visitare il seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=xLdsuypNrJM#action=share

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

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